Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48(1).

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'articolo 116(2).

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

  1. a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3(1).

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 2; (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 57.

Spiegazione dell'art. 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti di tipo negoziale e stragiudiziale mediante i quali, per superare la crisi, il debitore può accordarsi con una parte dei creditori ed al contempo dilazionare di 120 giorni il pagamento di coloro che rimangano estranei all'accordo. Benché si tratti di un accordo di natura privatistica, la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato gli ADR come "procedure concorsuali", vista la possibilità per il debitore di incidere su tutti i propri creditori e considerata la pur limitata presenza dell'autorità giudiziaria (Cass. 9087/2018).
A differenza del concordato preventivo, il debitore non deve presentare una domanda di apertura della procedura, ma può limitarsi a trattare i contenuti del piano con i creditori interessati in sede stragiudiziale, per poi richiederne l'omologazione da parte del Tribunale, necessaria affinché il debitore possa accedere alle dilazioni di pagamento dei creditori estranei all'accordo.
Ai fini dell'omologazione, tuttavia:
  1. il debitore deve dimostrare di aver raggiunto un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
  2. il piano deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini dilatori;
  3. un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei contenuti del piano, la sua funzionalità al superamento della crisi e l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!