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Articolo 12 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Dispositivo dell'art. 12 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Ratio Legis

La composizione negoziata è uno strumento di regolazione della crisi d'impresa, di natura riservata e stragiudiziale, con la quale il legislatore si prefigge lo scopo di agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o, ancor più, l'insolvenza, hanno le potenzialità di restare nel mercato, con il supporto di un esperto indipendente che agevoli le trattative con creditori e altri soggetti interessati.

Spiegazione dell'art. 12 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In primo luogo, con riguardo al presupposto soggettivo, la norma si estende alla totalità delle realtà imprenditoriali. Infatti qualsiasi imprenditore, commerciale o agricolo, iscritto al registro delle imprese è legittimato ad accedere alla composizione negoziata. Non vi sono soglie dimensionali da rispettare, per cui tra i legittimati attivi è incluso anche l'imprenditore sottosoglia o minore (i cui requisiti sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. d) del codice della crisi).

Quanto al presupposto oggettivo, la norma evoca non solo lo stato di insolvenza e di crisi, ma anche la probabilità dell'insolvenza e della crisi stesse, che derivano dalle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. In altri termini, la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata sussiste non solo in caso di crisi o, addirittura, di insolvenza (purché reversibile), ma anche quando l'impresa versi in uno stato di pre-crisi, coincidente con quel lasso temporale limitato all'inizio della cd. twilight zone, in cui l'imprenditore si accorge del fatto che, pur in assenza di inadempimenti significativi, è necessario riprogrammare l'attività d'impresa per scongiurare il rischio tangibile di incorrere in una situazione di vera e propria crisi.

Un ulteriore presupposto per l'attivazione di questo strumento è la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa: dunque, qualora l'impresa versi in uno stato di insolvenza irrisolvibile e non recuperabile, non vi è logico spazio per una composizione negoziata.

La procedura in questione, di natura stragiudiziale e riservata (e non concorsuale), prevede la nomina di un professionista esperto, il cui compito principale è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati. Lo scopo dell'intervento dell'esperto è quello di raggiungere un accordo idoneo a ristrutturare l'esposizione debitoria e a ripristinare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.


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L. F. chiede
venerdģ 02/08/2024
“Ad un cliente non abituale abbiamo fornito beni per un valore di 8637,6 Euro IVA compresa
Allo stesso cliente abbiamo fornito in "c.to visione" un bene per il valore di 4270 euro IVA compresa

Stamattina ci è arrivata una lettera in cui il cliente ci avvisa di aver attivato la composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII

Quali sono i nostri diritti in questa fase?
Possiamo invocare la restituzione del bene (che il cliente non è in grado di soddisfare) per transfer una chiusura positiva (per noi) della vicenda?

Grazie
Attendo
Saluti”
Consulenza legale i 06/08/2024
Nel contratto di “conto visione” (contratto estimatorio), definito dall’art. 1556 del c.c., una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (non superiore ad un anno).
Colui che ha ricevuto i beni (accipiens) potrà disporne liberamente, nonostante non ne divenga proprietario con la consegna; colui che ha consegnato le cose (tradens), invece, non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Il trasferimento della proprietà si realizza soltanto con il pagamento del prezzo; fino a quel momento, pertanto, il bene resta di proprietà del fornitore (tradens).
L’accipiens dovrà pagare il prezzo, salvo che non eserciti la facoltà di restituire i beni entro il termine contrattualmente stabilito; decorso il termine per la restituzione, potrà adempiere soltanto mediante il pagamento del prezzo.

La composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 12 del codice della crisi è una procedura completamente stragiudiziale (salvo la richiesta di eventuali misure protettive), in cui la gestione dell’impresa continua a competer interamente all’imprenditore.
Si tratta di una procedura che mira a consentire all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.
L’esperto nominato non è infatti un rappresentante dell’impresa, né un suo consulente, come non lo è dei creditori, ma un soggetto indipendente che verifica, monitora e agevola il percorso volto al superamento dello squilibrio patrimoniale o economico finanziario dell’impresa.
In quest’ottica, sotto la sorveglianza dell’esperto, vengono condotte trattative tra l’imprenditore e i creditori, finalizzate al risanamento dell’impresa.

Nel caso esposto non si conosce lo stato della procedura, né i termini del contratto di “conto visione” tra le parti; dalle informazioni fornite, presupponendo che il termine per la restituzione non sia ancora spirato, non sembra possibile chiedere la restituzione del bene, ma soltanto il pagamento del prezzo alla scadenza del termine per la restituzione.
In ogni caso, si consiglia di inviare una diffida per il pagamento del debito arretrato, nonché per rivendicare fin da ora l'attuale diritto di proprietà sul bene stesso in forza di un contratto estimatorio, così da fondare una base per le successive trattative.