In primo luogo, con riguardo al presupposto soggettivo, la norma si estende alla totalità delle realtà imprenditoriali. Infatti qualsiasi imprenditore, commerciale o agricolo, iscritto al registro delle imprese è legittimato ad accedere alla composizione negoziata. Non vi sono soglie dimensionali da rispettare, per cui tra i legittimati attivi è incluso anche l'imprenditore sottosoglia o minore (i cui requisiti sono disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. d) del codice della crisi).
Quanto al presupposto oggettivo, la norma evoca non solo lo stato di insolvenza e di crisi, ma anche la probabilità dell'insolvenza e della crisi stesse, che derivano dalle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. In altri termini, la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata sussiste non solo in caso di crisi o, addirittura, di insolvenza (purché reversibile), ma anche quando l'impresa versi in uno stato di pre-crisi, coincidente con quel lasso temporale limitato all'inizio della cd. twilight zone, in cui l'imprenditore si accorge del fatto che, pur in assenza di inadempimenti significativi, è necessario riprogrammare l'attività d'impresa per scongiurare il rischio tangibile di incorrere in una situazione di vera e propria crisi.
Un ulteriore presupposto per l'attivazione di questo strumento è la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa: dunque, qualora l'impresa versi in uno stato di insolvenza irrisolvibile e non recuperabile, non vi è logico spazio per una composizione negoziata.
La procedura in questione, di natura stragiudiziale e riservata (e non concorsuale), prevede la nomina di un professionista esperto, il cui compito principale è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati. Lo scopo dell'intervento dell'esperto è quello di raggiungere un accordo idoneo a ristrutturare l'esposizione debitoria e a ripristinare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.