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Articolo 25 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misure premiali

Dispositivo dell'art. 25 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza(2).

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022 , n. 83.
(2) Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 4 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo comma 4 del presente articolo, e sottoscritta dall'esperto.

Ratio Legis

La previsione da parte del legislatore della previsione di una serie di misure premiale coincide con la volontà di agevolare il risanamento dell'impresa, incentivando l'accesso alla composizione negoziata.

Spiegazione dell'art. 25 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 25-bis s'incentra sugli interessi sui debiti fiscali; interviene in relazione al regime delle sanzioni, all'imposizione diretta, indiretta e si focalizza anche sulla rilevanza delle sopravvenienze attive e delle minusvalenze delle imprese a cui si applica la composizione negoziata.
La norma dispone quindi di alcune misure premiali di natura prettamente tributaria, efficaci a partire dalla nomina dell'esperto e dalla sua accettazione dell'incarico fino alla conclusione della composizione negoziata.

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