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Articolo 22 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Autorizzazioni del tribunale

Dispositivo dell'art. 22 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

  1. a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
  2. b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
  3. c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
  4. d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Ratio Legis

La disposizione elenca le autorizzazioni che il Tribunale può rilasciare all'imprenditore: la norma conferma l'autonomia e la volontà dell'imprenditore quali elementi essenziali della composizione negoziata, posto che le stesse autorizzazioni sono rilasciate dall'autorità giudiziaria solo su richiesta dell'imprenditore medesimo, e tenuto conto che si tratta, in ogni caso, di un intervento da parte del tribunale limitato alle fattispecie indicate precipuamente dalla norma.

Spiegazione dell'art. 22 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento individua le autorizzazioni che il Tribunale può concedere all'imprenditore, su sua richiesta. Ferma la volontà e l'autonomia dell'imprenditore, e la natura riservata e stragiudiziale della composizione negoziata, si ritiene che l'intervento giudiziale sia eccezionale e che la norma non sia applicabile analogicamente per ulteriori casi. Ciò a conferma del fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale.

I casi in cui la norma prevede l'intervento giudiziale per rilasciare l'autorizzazione sono due:
  • quello in cui l'imprenditore intenda contrarre (con terzi o con soci) finanziamenti prededucibili (i finanziamenti rappresentano uno strumento potenzialmente risolutivo per il successo di una ristrutturazione preventiva, da usufruire anche quando l'imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio);
  • quello in cui l'imprenditore intenda realizzare il trasferimento dell'azienda (o uno o più rami di essa) senza gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2, c.c. (l'autorizzazione è necessaria affinché l'acquirente goda del beneficio dell'esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, risultanti dai libri contabili obbligatori dell'imprenditore cedente).
Quanto al procedimento, dalla norma si deduce che:
  • la richiesta debba provenire dall'imprenditore (unico legittimato);
  • la richiesta debba essere fatta pervenire al Tribunale, a pena di inammissibilità, prima che si concluda l'incarico dell'esperto con lo spirare del termine ex art. 17, co. 7;
  • vi debba essere anche la valutazione da parte del Tribunale sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla composizione negoziata, cioè che l'imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza
La richiesta dell'imprenditore va presentata al tribunale competente ex art. 27.
Al procedimento in esame si applicano le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio (articoli 737 e seguenti c.p.c.).


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