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Articolo 54 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misure cautelari e protettive

Dispositivo dell'art. 54 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669 octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669 novies, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Ratio Legis

Le misure protettive sono volte a neutralizzare le azioni dei creditori e le misure cautelari a prevenire gli atti dispositivi del debitore.

Spiegazione dell'art. 54 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il comma 1° prevede che «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza».

La legittimazione a formulare l'istanza è attribuita ai creditori o al pubblico ministero ovvero agli organi di controllo e di vigilanza che instano per l'apertura della liquidazione giudiziale, e al debitore, e questo anche nell'ambito dei procedimenti di composizione concordata.

È stata estesa, pur subordinandola ad un'istanza di parte, a procedure quali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, la possibilità di ottenere misure cautelari prima dell'omologa, per assicurare nel frattempo gli effetti del relativo provvedimento.
Più in particolare, rispetto alla nozione di misure cautelari, la disposizione in commento fa riferimento ai provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano idonei ad assicurare gli effetti della sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione di debiti.

Se richiesto dal debitore nella domanda di apertura della procedura, dalla pubblicazione di tale domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o continuare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti dell'impresa. Inoltre, le prescrizioni e le decadenze sono sospese, e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere emessa.

Ulteriori misure temporanee possono essere richieste dal debitore al tribunale per evitare che azioni di creditori danneggino le trattative per risolvere la crisi o l'insolvenza.

Quanto alle misure protettive, volte ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, possono essere richieste anche durante le trattative prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. È richiesta la documentazione adeguata e la proposta di accordo corredata da un'attestazione di un professionista indipendente.
Le misure protettive possono essere richieste dal debitore anche prima del deposito della domanda di apertura della procedura e rimangono valide anche se il debitore propone un diverso strumento di regolazione della crisi prima della scadenza fissata dal giudice.

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato può chiedere queste misure protettive quando viene presentata la domanda di apertura della procedura di insolvenza o quando sono indicate condizioni per il soddisfacimento imminente di tutti i creditori.

Si ricordi che i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive.

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