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Articolo 25 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

Dispositivo dell'art. 25 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.

2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.

5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.

6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022 , n. 83.

Ratio Legis

La ratio di questa disposizione è di riconoscere l'interesse a far valere il profilo dell'unità che caratterizza i gruppi d'impresa.

Spiegazione dell'art. 25 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina l'accesso da parte dei gruppi di imprese alla composizione negoziata, disponendo due possibili percorsi:
  • l'iniziativa unitaria di più imprese dello stesso gruppo che versano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (co. 1); in questo caso, è presumibile che fra le imprese sia stipulato antecedente uno specifico accordo, che consisterà nel richiedere congiuntamente, al segretario generale della camera di commercio, la nomina dell'esperto (co. 1).
  • l'impulso degli esperti nominati a seguito delle domande spiegate all'origine separatamente da singole imprese del gruppo affinché la composizione negoziata si svolga in modo unitario per tutte le imprese richiedenti, o per una parte di esse, appositamente individuate (co. 7).
Presupposto oggettivo della composizione negoziata di gruppo è che ciascuna delle imprese che richiedano la nomina di un unico esperto versi nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. E' sufficiente che il presupposto ricorra in capo alla o alle imprese istanti, potendo invece mancare in capo alle altre imprese, chiamate più che altro a partecipare alla procedura, quali imprese in bonis, ad offrire un supporto operativo.
Il presupposto soggettivo coincide con la legittimazione alla nomina dell'esperto da parte di coloro che sono titolari di imprese commerciali e agricole che configurano un gruppo di imprese secondo la definizione enunciata dall'art. 2, lettera h), del Codice della crisi, cui l'art. 25 rinvia, e che si ispira alla nozione codicistica di gruppo (artt. 2497 e seguenti c.c.).

La domanda di composizione negoziata di gruppo è proposta dalle imprese del gruppo inserendola nella piattaforma telematica (per la quale si v. l'art. 13 del Codice), e aggiungendo ai documenti richiesti di norma dalla procedura una relazione contenente le informazioni a proposito della struttura del gruppo e dei vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. e il bilancio consolidato di gruppo.

Il comma 2 prevede che l'istanza unitaria di composizione negoziata dev'essere presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria.
Lo stesso viene poi riproposto nel comma 4 per determinare il tribunale competente al fine della concessione di misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19 del Codice della crisi.
Il criterio indicato dai commi 2 e 4 dell'art. 25 trova applicazione nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese iscritte presso diverse camere di commercio (comma 2, ai fini del deposito dell'istanza unitaria di composizione negoziata) o con centri di interesse in circoscrizioni giudiziarie diverse (comma 4, ai fini della proposizione della domanda di misure protettive e cautelari).

Il fatto che gli amministratori mantengano i poteri gestori all'interno delle società del gruppo conferma che la società holding continuerà a svolgere l'attività di direzione e coordinamento. Le società del gruppo possono senz'altro procedere a porre in essere operazioni finanziarie anche in pendenza della composizione negoziata.
Il comma 8 esenta dalla regola della postergazione legale ex artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. i crediti derivanti da finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto ex art. 12 Codice della crisi, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto (ex art. 21, co. 2), e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso (ex art. 21, co. 4). Il fondamento del comma 8 appena riportato si rinviene nell'art. 21 del Codice della crisi, che richiede l'informazione preventiva all'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione, tra i quali i finanziamenti infragruppo, affinché l'esperto possa valutare se l'atto sia suscettibile di causare un pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.

I possibili esiti della composizione negoziata di società di un gruppo coincidono con la stipula, in via unitaria, di uno dei contratti di cui all'articolo 23, comma 1 del Codice della crisi, ovvero con la possibilità di accedere separatamente alle soluzioni di cui all'art. 23.

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