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Articolo 16 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

Dispositivo dell'art. 16 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo(2).

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

2-bis. L'esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati(2).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario(2).

6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 16, comma 1; (con l'art. 5, comma 3, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 16; (con l'art. 5, comma 3, lettera c)) la modifica dell'art. 16, comma 5.

Ratio Legis

La norma prescrive i requisiti che deve rivestire il professionista per essere nominato quale esperto all'interno della composizione negoziata, a tutela della sua indipendenza e imparzialità, onde evitare il suo condizionamento da eventuali rapporti intercorrenti con l'impresa e altre parti interessate alla procedura.

Spiegazione dell'art. 16 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'esperto, che ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori e alteri interessati, ha il compito di condurre l'impresa verso la più idonea soluzione volta al superamento delle condizioni di squilibrio.

La norma prevede che l'esperto debba rivestire alcuni requisiti di indipendenza, oltre a quelli di professionalità già prescritti dall'art. 13 del Codice della crisi e previsti anche dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
Quanto all'indipendenza, la norma rinvia all'art. 2399 c.c. che disciplina le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci. Inoltre, la norma prevede che l'esperto non intrattenga rapporti personali o professionali con l'impresa o altre parti interessate all'operazione di risanamento, e che, negli ultimi cinque anni, non abbia prestato attività di lavoro autonomo o subordinato in favore dell'imprenditore nè sia stato socio dell'impresa o membro dei suoi organi sociali. Inoltre, l'esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore sottoposto a composizione negoziata nei due anni successivi all'archiviazione di quest'ultima (cd. freezing out).

Dalla norma si evince, inoltre, l'importanza della collaborazione tra imrpenditore e creditori, al fine di scambiarsi dati significativi e snellire il procedimento di risanamento. Da un lato, l'imprenditore deve rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri interessati; dall'altro, l'esperto deve verificare le informazioni fornite dall'imprenditore, eventualmente avvalendosi di collaboratori (tra cui anche i revisori legali). Il tutto nel rispetto del segreto professionale e del dovere di riservatezza sulle informazioni apprese.

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