(massima n. 1)
Ai fini dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1161 primo comma. c.c., con riguardo a titoli di credito nominativi, ove l'intestazione formale del titolo sia richiesta dall'acquirente al proprio nome, lo stato di buona fede del possessore deve sussistere sia all'atto dell'acquisto del possesso del titolo di credito, che con riguardo alla successiva intestazione formale, in quanto la fattispecie possessoria comincia a produrre i suoi effetti solo dal momento in cui è stata eseguita la duplice intestazione formale richiesta dalla legge di circolazione del titolo. Tuttavia, la buona fede non può ritenersi a priori esclusa per il solo fatto che la duplice intestazione formale sia stata compiuta, in violazione dell'art. 2022, secondo comma, c.c., in base ad un negozio di trasferimento che risulti da un atto non autenticato, tenuto conto della funzione e della finalità proprie dell'autenticazione, richiesta dalla legge a tutela della posizione dell'emittente, allorché proceda all'intestazione del nome dell'acquirente nei propri registri, e tenendo presente altresì che la buona fede può essere determinata anche da errore di diritto, e cioè dall'ignoranza che, al fine indicato, la legge richiede l'esibizione dell'atto autentico.