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Articolo 1156 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo dell'art. 1156 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683; c. nav. 146, 753].

Ratio Legis

Il principio del possesso vale titolo non è applicabile ai beni indicati dalla disposizione in oggetto.
Il loro acquisto a titolo originario è permesso grazie all'usucapione. Dalla lettera dell'articolo in esame si evince implicitamente che la regola «possesso vale titolo» non si applica ai beni immobili: anche l'acquisto a titolo originario di tali beni è possibile con l'usucapione.

Spiegazione dell'art. 1156 Codice Civile

Universalità di mobili

L'esclusione delle universalità di mobili dal campo di applicazione del principio « possesso vale titolo », già stabilita nel codice del 1865, si giustifica per il fatto che, in genere, tali aggregati, a differenza delle singole cose mobili, non sono destinati ad una rapida circolazione, nè vi sono per essi le difficoltà che si presentano per le cose singole di conoscere la loro provenienza.

La definizione che l’ art. 816 del c.c. dà dell' universalità di mobili elimina la possibilità che per il nuovo codice si possano ripresentare le discussioni sorte sotto l'impero del codice del 1865, sul riferimento dell'espressione alle universalità di diritti anziché a quelle di fatto.


Beni collocati dalla legge nella categoria dei beni registrati ma di fatto non iscritti nei pubblici registri

Dell’ inapplicabilità degli art. 1153 e segg. ai beni registrati già si è detto sopra. Quid iuris se un bene, che la legge colloca nella categoria dei beni registrati, di fatto non sia iscritto nel pubblico registro o non debba esservi iscritto per disposizione di una, legge eccezionale ?

Il problema è stato esaminato dalla dottrina con riferimento agli art. 1161 e 1162 e risolto nel senso che in entrambi i casi si applichi la disciplina dei beni non registrati. Per i beni che la stessa legge sottrae al sistema del pubblico registro questa soluzione è indubbia, per gli altri non si nascondono invece alcune esitazioni. E ciò perché, mentre la soluzione negativa sembra in contrasto con la lettera della norma, adottando però la soluzione affermativa, si verrebbe in certo qual modo a consentire al proprietario del bene di scegliere egli stesso (col procedere alla registrazione o coll'astenersi da essa) il sistema da rendere applicabile al bene medesimo.

I dubbi sono naturalmente tanto maggiori riguardo a quelle categorie di beni per i quali la legge prevede l'iscrizione in pubblici registri ma non la rende obbligatoria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

545 Il conflitto tra successivi acquirenti della stessa cosa mobile dalla medesima persona è regolato dall'art. 1155 del c.c., il quale dà la preferenza a colui che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, ancorché il suo acquisto sia di data posteriore. Norma sostanzialmente identica era, nel codice anteriore (art. 1126), inserita in tema degli effetti dei contratti: ma la disposizione ha sede più adatta nel titolo del possesso, giacché essa si configura come un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 1153 del c.c.. In conformità del codice del 1865 (art. 707) ho escluso (art. 1156 del c.c.) l'applicabilità del principio «possesso vale titolo» alle universalità di mobili. In genere, tali aggregati, a differenza delle singole cose mobili, non sono destinati a una rapida circolazione, né vi sono per essi le difficoltà, che si presentano per le cose singole, di conoscere la loro provenienza. Ho inoltre escluso che il principio trovi applicazione per i beni mobili iscritti in pubblici registri, poiché il regime di acquisto di questi beni è in gran parte modellato su quello degli immobili.

Massime relative all'art. 1156 Codice Civile

Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.

Cass. civ. n. 4328/1997

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del «possesso in buona fede vale titolo», quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.

Cass. civ. n. 294/1994

L'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.

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