(massima n. 1)
L'accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell'acquisto del possesso del titolo e dell'intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata - ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma - su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall'ipotesi di usucapione di cui all'art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato).