Gli articoli 2684-2689 — salvo l'art. 2688, che prevede alcuni effetti della trascrizione o della mancata trascrizione — indicano i comprese le sentenze, soggetti al disposto regime di pubblicità.
L’oggetto di tali negozi si può compendiare nei contratti, rinunce, transazioni, provvedimenti giudiziali e sentenze, dai quali costituiti, trasferiti, annullati o modificati i diritti reali di proprietà, di usufrutto o di uso, della comunione fra i coniugi, di accettazione di eredità e di acquisto di legati includenti alcuni dei beni sottoposti, per loro natura, a trascrizione.
L’acquisto per successione ereditaria si trascrive attraverso la trascrizione dell’accettazione, dato che, nel nuovo codice civile, abbandonatosi il principio tradizionale del passaggio automatico, si è introdotta una soluzione di continuo nel passaggio dal
de cuius al chiamato all'eredità, disponendosi che l'eredità si acquisti con l'accettazione, attribuendosi, tuttavia, a questa, un'efficaci
ex tunc. Non ha più, quindi, ragione d'essere la questione, prima assai dibattuta, se i trasferimenti di proprietà
mortis causa fossero o meno soggetti all'obbligo della pubblicità.
Agli effetti della trascrizione, l'art. 2685 mostra di considerare la divisione, non come meramente dichiarativa, ma come attributiva di diritti, equiparandola, col richiamare l'
art. 2646 del c.c., ai provvedimenti di aggiudicazione di attività divise mediante incanto, alle sentenze ch
e procedono all'attribuzione delle quote fra condividenti e ai verbali di estrazione a sorte delle quote. Il richiamo dell'art. 4 ad. includere nell'obbligo della trascrizione anche la denuncia di divisione giudiziale e le opposizioni dei creditori e aventi causa dei condividenti che, a norma dell'
art. 1113 del c.c., intervengano nel giudizio di divisione.
Anche le sentenze, siano esse dichiarative o attributive di diritti relativi a beni mobili soggetti alle regole della pubblicità, debbono essere trascritte.
L'
art. 2681 del c.c. mira ad assicurare la continuità sistematica delle trascrizioni, col esporne che la trascrizione di un acquisto non abbia effetto fino a
che non sia trascritto l'atto anteriore cui quello fa capo come a. titolo di derivazione. La trascrizione dell'acquisto precedente - regolarizza, con effetto
ex tunc, l'atto o gli atti successivi, senza, tuttavia, rimediare al pregiudizio che per avventura, sia, nel frattempo intervenuto, nel caso (
art. 2644 del c.c.) in cui altra persona abbia proceduto alla trascrizione del proprio acquisto, ancorché verificatosi in tempo posteriore a quello che si è mirato a regolarizzare.