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Articolo 1064 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Estensione del diritto di servitù

Dispositivo dell'art. 1064 Codice Civile

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne(1).

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Note

(1) Vengono, in questa sede, richiamati i c.d. "adminicula servitutis", cioè quelle facoltà accessorie, proprie del titolare del fondo dominante, in mancanza delle quali il diritto di servitù non può essere esercitato o lo può essere esclusivamente in misura minore, non completa o comunque gravosa. Alle predette facoltà corrisponde, in capo al titolare del fondo servente, un obbligo di pati (sopportare), o di non facere (non fare); egli non deve, quindi, alcuna prestazione, neanche accessoria.

Brocardi

Adminicula servitutis

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1064 Codice Civile

Cass. civ. n. 20830/2022

Salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall'art. 1063 c.c., nel contenuto normale di una servitù di passaggio pedonale e carraio con diritto di sosta per carico e scarico di merci, stabilita a vantaggio di un immobile destinato ad opificio, rientra anche la facoltà di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, in quanto attività generalmente necessaria all'esercizio della servitù a norma dell'art. 1064 c.c.

Cass. civ. n. 16322/2020

A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima; ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente.

Cass. civ. n. 21928/2019

In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.

Cass. civ. n. 4821/2019

In tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto al proprietario del fondo dominante la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso all'immobile ad ospiti e personale di servizio, ritenendo che la statuizione del giudice di merito non fosse viziata da ultrapetizione perché consequenziale alla domanda di riconoscimento della servitù proposta dal titolare della stessa ed a quella di accertamento dell'illegittimità della dazione delle menzionate chiavi avanzata dalla controparte).

Cass. civ. n. 20696/2018

L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.

Cass. civ. n. 7564/2017

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad un contratto contenente una generica descrizione delle modalità di esercizio di una servitù, aveva ritenuto insussistente l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento ritenendo che le modalità realizzative della strada destinata al transito fossero rimesse all'iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante).

Cass. civ. n. 216/2015

In tema di servitù prediali, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del titolare di una servitù di passaggio su una strada carraia, destinata ad uso agricolo, ad asfaltare la strada medesima, sul rilievo che la realizzazione dell'asfaltatura, non prevista nel titolo, non era necessaria ai fini del predetto uso).

Cass. civ. n. 21129/2012

Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, secondo comma, c.c., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all'esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio.

Cass. civ. n. 14179/2011

In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit".

Cass. civ. n. 14178/2011

Poiché la servitù di presa d'acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una servitù di attingimento di acqua, aveva ritenuto di dover qualificare come semplice molestia l'attività del proprietario del fondo servente che aveva apposto un cancello con lucchetto sul proprio terreno, esigendo in tal modo dal proprietario del fondo dominante il requisito dell'annualità del possesso).

Cass. civ. n. 10907/2011

La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di quest'ultimo, dovendo i due fondi riuniti rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo e più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 c.c., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso.

Cass. civ. n. 17875/2003

In tema di servitù di passaggio carraio, proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064 secondo comma c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi — da lui autorizzati nei limiti della normalità — senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù.

Cass. civ. n. 5564/2001

Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell'art. 1064 c.c. il transito per l'utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l'art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

Cass. civ. n. 3804/1995

Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando «libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso» (art. 1064 c.c.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull'ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all'uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l'esercizio della servitù medesima.

Cass. civ. n. 1497/1994

Poiché la servitù di acquedotto comprende la facoltà, quale adminiculum servitutis, di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell'utilitas in cui essa si sostanzia, il possesso della servitù si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 c.c.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.

Cass. civ. n. 5455/1989

L'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio.

Cass. civ. n. 4548/1989

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., il proprietario del fondo gravata da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che l'apposizione di un cancello ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante non comporta soltanto un minimo ed ammissibile sacrificio per quest'ultimo ove anziché consentire normalmente il libero passaggio di tutte le persone che devono servirsi del passaggio stesso per l'utilità e la comodità del fondo dominante importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitù determinando una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che stante la distanza del cancello e la mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza, il proprietario del fondo dominante sarebbe stato costretto a particolari attività per l'apertura e la chiusura del cancello stesso e quindi ad esporsi a disagi e pericoli).

Cass. civ. n. 743/1986

Ai sensi della norma dell'art. 841 c.c. il proprietario ha il diritto di chiudere il suo fondo, purché su questo non gravi una servitù che renda necessario il passaggio sul fondo stesso, in quanto in tale ipotesi l'esistenza della servitù va rispettata integralmente, non potendo la diminuzione o restrizione dell'esercizio del transito essere imposta a iniziativa unilaterale del titolare del fondo servente. (Nella specie, in base al surriportato principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto che il proprietario del fondo, sulla cui intera superficie gravava il diritto di servitù di passaggio, non potesse recingere il fondo stesso, limitando il transito del proprietario del fondo dominante attraverso un varco lasciato nel muro di recinzione).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1064 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. B. chiede
martedì 25/07/2023
“Sono proprietario di una villetta con posto auto, per raggiungerla ho in comproprietà una stradina (per 2/3 mia e 1/3 di altro signore che ha un magazzino). Il signore non ha la possibilità di parcheggiare nessun mezzo, ma asserisce che può sostare sulla stradina per carico e scarico bloccando tutto il passaggio sia di autoveicoli che di biciclette. A volte ci troviamo bloccati anche a piedi.
Ricordo che il signore in questione non ha mai né richiesto né pagato il passo carraio.
Ho delle foto che dimostrano l'occupazione totale della stradina, devo avere anche dei testimoni?
Sono 3 anni che si ripete questa situazione, la documentazione fotografica è comunque valida o le foto devono essere recenti? Come mi devo comportare? Devo ricorrere all'art. 700 cpc o fare altro?
Si presuppone anche il sequestro di persona e/o di violenza privata?
E' possibile ricevere delle sentenze della Cassazione?”
Consulenza legale i 31/07/2023
L’art. 1102 del c.c. dispone che il singolo proprietario può fare uso e servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione economica e non impedisca agli altri partecipanti alla comunione di fare parimenti uso del bene.
Partendo da questo dato normativo, dobbiamo riflettere su quale sia la destinazione economica ovvero l’utilità che la stradina apporta ai loro comproprietari: essa sicuramente è un manufatto necessario per garantire il transito pedonale e carraio dei suoi proprietari, necessario per raggiungere e accedere ad altri fondi limitrofi di loro proprietà; inoltre essa garantisce anche una funzione di carico e scarico merci e materiali per chi usufruisce del magazzino.

Nell’ambito della giurisprudenza relativa alla servitù di passaggio, assolutamente applicabile al caso di specie, la giurisprudenza ha chiarito come nelle facoltà ricomprese in tale diritto reale sia presente anche la possibilità di fermata, intesa come sosta per carico e scarico di merci, prodotti, persone (Corte di Cassazione, sent. n. 6762/2012).
Tale sosta di per sé deve essere limitata nel tempo ma non necessariamente essere breve: piuttosto essa deve essere proporzionata alle esigenze del caso concreto. Per fare un esempio, la sosta necessaria per scaricare alcuni pacchi dal bagagliaio della macchina deve essere ovviamente più breve della sosta dei mezzi necessari per effettuare un trasloco e lo svuotamento di interi locali.
Se quindi il proprietario del magazzino ha il diritto di utilizzare il vialetto per scarico e carico merci, ciò non significa che egli può lasciare su tale fondo il medesimo mezzo in sosta prolungata per giorni e giorni, o lasciare abbandonato sul vialetto il materiale contenuto nella sua proprietà.

E anche vero però che la legittimità o meno del suo comportamento dipende dalle ragioni contingenti che giustificano la sosta dei suoi mezzi sul vialetto: per tale motivo l’esito favorevole di un eventuale procedimento ex art. 700 del c.p.c. non è scontato.
In tale giudizio infatti si dovrà raggiungere la prova, non certo agevole, che l’occupazione del vialetto sia permanente e non giustificata da ragioni contingenti dovute all'attività che controparte svolge nel magazzino. Sicuramente per giungere a questo non facile obbiettivo è importante produrre del materiale fotografico che attesti l’occupazione del vialetto per un periodo prolungato che si protrae fino in epoca recentissima: se poi tale materiale fotografico viene corroborato da dichiarazioni testimoniali si andrà ad aumentare la sua efficacia probatoria.
Ovviamente sotto questo ultimo aspetto in questa sede non si può andare oltre a semplici e superficiali considerazioni, le quali dovranno necessariamente essere approfondite con un legale in un colloquio diretto.



M. K. chiede
martedì 05/04/2022 - Valle d'Aosta
“Buongiorno… In quanto proprietario di civile abitazione godo della servitù di passaggio carraio e pedonale su un fondo servente. Essendo intenzionato a svolgere attività di libera professione come psicologo presso la mia abitazione ed avendo già ottenuto, per questo, autorizzazione dal mio ordine professionale, chiedo se i miei pazienti possono raggiungere il mio cortile in automobile o a piedi per recarsi nel mio studio usufruendo dei medesimi e già esistenti diritti di passaggio carraio e/o pedonali senza dover fare richiesta al proprietario del fondo servente oppure se il diritto può essere solo goduto come pedonale e, in caso negativo, quali possano essere le azioni da compiere per ottenere tale diritto.

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 12/04/2022
Va premesso che, nel nostro caso, non è stato possibile esaminare il titolo costitutivo della servitù, necessario per stabilire l’estensione della servitù stessa.
Possiamo, però, fornire una risposta di ordine generale all’annoso problema dell’individuazione dei soggetti ai quali spetti di esercitare una servitù di passaggio, carraio e/o pedonale: in particolare, ci chiediamo se, in presenza di una simile servitù, sia consentito negli stessi limiti transitare anche a soggetti diversi dal proprietario del fondo dominante.
La risposta è contenuta in una recente sentenza della Cassazione (Sez. II Civ., 19/02/2019, n. 4821), secondo cui “in tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione”.
Con particolare riferimento all’accesso di estranei, sempre la Cassazione (Sez. II Civ., sentenza 28/11/2012, n. 21129) ha precisato che il libero e comodo accesso dei visitatori “va valutato con riguardo ad una "normalità" di relazioni sociali e di rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari” (sul punto v. anche Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17875).
Inoltre, prosegue la Suprema Corte, in caso di conflitto tra il proprietario del fondo servente (il quale lamenti, ad esempio, un eccessivo “traffico” di persone e/o mezzi sul proprio fondo) e il titolare della servitù di passaggio, tale conflitto dovrà essere risolto sulla base di un bilanciamento, “da effettuare tenendo conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio e dello stato e della configurazione dei luoghi”.
Pertanto, se la servitù oggetto del quesito comprende sia il passaggio pedonale che quello carrabile, i pazienti del proprietario del fondo dominante potranno esercitarvi il passaggio alle medesime condizioni e con le medesime modalità del titolare, sempre nei limiti del criterio della “normalità” cui fa riferimento la citata giurisprudenza della Cassazione.

C.R. chiede
mercoledì 04/08/2021 - Lombardia
“Buongiorno,
vorrei sapere, per la servitù di passaggio, quanto segue:
- posso chiudere con un cancello e quali sono le misure;
- posso chiedere che il cancello venga chiuso ogni volta che si transita?

Grazie

Consulenza legale i 06/08/2021
Dall’esame del contratto con cui è stata costituita la servitù è emerso che chi pone il quesito è proprietario del fondo servente, cioè del fondo su cui il passaggio deve essere esercitato.
Ora, la soluzione al quesito va ricercata nell’art. 1064 c.c., comma 2, ai sensi del quale “se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”.
Secondo costante orientamente della Corte di Cassazione, “il proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo, salvo un minimo e trascurabile disagio, l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante” (Cass. Civ., Sez. II, 13/02/1999, n. 1212).
Ed ancora, Cass. Civ., Sez. II, 24/04/2003, n. 6513 ha chiarito che “rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche allo stesso ed apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito”.
Ad esempio, la comodità del passaggio pur in presenza della chiusura è stata ravvisata nell’ipotesi di cancello fornito di apertura elettrica, citofono e simili.
In altri casi, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che non sussistesse la libertà e comodità del passaggio: si veda in proposito Cass. Civ., Sez. II, 11/11/2002, n. 15796, che aveva confermato la sentenza di merito, la quale a sua volta aveva giudicato misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello, sia per la posizione defilata dello stesso, sia per la mancanza di un impianto citofonico e/o di altro meccanismo di apertura a distanza.
Molto dipende, dunque, dalle caratteristiche dei luoghi e, soprattutto, dalle modalità con cui viene esercitata la facoltà di chiudere il fondo.
Certamente, il proprietario del fondo servente può esigere che il cancello venga chiuso ad ogni passaggio. Ricordiamo infatti che, a norma dell’art. 841 c.c., il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo, e che tale facoltà è finalizzata a “proteggerlo dall'ingerenza di terzi” (Cass. Civ., Sez. II, 18/12/2001, n. 15977), onde evitare accessi non autorizzati.

CHRISTIAN M. chiede
giovedì 27/08/2020 - Emilia-Romagna
“Salve,
sono proprietario di un fondo servente sul quale esiste un diritto di passaggio per permettere al mio vicino di accedere ad un fabbricato adibito a cantina.
Il mio fondo è parzialmente recintato con una rete metallica ed è adiacente alla strada pubblica e, su tale confine, non vi sono recinzioni, nè cancelli o altri impedimenti all'accesso infatti viene utilizzato da me, e dal mio vicino per accedere alla propria cantina in auto o bicicletta.

Ad oggi, il mio vicino usufruisce del diritto di passaggio sul mio fondo per accedere alla propria cantina in due diversi modi: il primo è percorrendo il vialetto (a piedi, auto o altro mezzo) che sbocca sulla strada pubblica, il secondo attraversando a piedi il mio giardino (più precisamente l'area compresa tra il giardino e l'abitazione) per accorciare il primo percorso evitando di percorrere, seppure per un breve tratto, la strada pubblica.

Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione tra i quali vorrei sostituire la rete metallica con un muretto di cinta di altezza pari a 1,5mt arrivando a chiudere il secondo passaggio, ovvero quello attraverso il mio giardino, per permettermi di sfruttare tale area senza passaggi di "estranei" soprattutto durante la stagione estiva pranzando all'esterno o ad esempio aprendo la porta e permettendo ai miei cani di accedere direttamente al giardino.
Il muro verrebbe quindi esteso ed integrato da un cancello, del quale fornirei le chiavi ed il telecomando al mio vicino, per chiudere l'accesso dalla strada pubblica ad estranei.

Il mio vicino si vedrebbe quindi costretto ad accedere alla propria cantina passando solo per la strada pubblica ed il cancello nuovo, accedendo quindi al vialetto.

Vorrei sapere quindi se posso procedere con tale modifica o se, eventualmente, devo garantire al mio vicino la possibilità di attraversare il mio fondo sia accedendovi dalla strada pubblica che direttamente dal proprio fondo, cosa quest'ultima che però pregiudicherebbe il mio diritto ad una privacy nel mio giardino.

Purtroppo non sono ancora riuscito a recuperare gli atti notarili sui quali è stato trascritto il diritto di servitù per capire se questo è stato dettagliato in qualche modo o semplicemente trascritto in via generale.

Nel caso in cui possa procedere con la costruzione del muro, posso richiedere al mio vicino di partecipare alla spesa per il tratto compreso tra le due proprietà e per il cancello?

Effettivamente il caso è sensibilmente più complicato poichè nella realtà interviene anche un terzo proprietario ma ho voluto semplificare il caso per renderlo più comprensibile.
Posso comunque inviare uno schema che sicuramente meglio descrive la situazione e la presenta completa.

Rimango in attesa di un Vs cortese riscontro.

Anticipatamente ringrazio.

Cordiali Saluti,

Consulenza legale i 02/09/2020
Come è stato giustamente osservato nel quesito, in casi come questo, di servitù risultante da atto notarile, il primo passo da compiere è proprio quello di leggere con attenzione l’atto costitutivo di servitù, in quanto, trattandosi di servitù volontariamente costituita, è al titolo che occorre riferirsi per determinarne con esattezza le modalità di esercizio.
In tal senso si esprime chiaramente l’art. 1063 del c.c., il quale dispone che alle norme che lo stesso codice civile detta in materia di estensione ed esercizio della servitù dovrà farsi ricorso soltanto nel caso in cui manchi un titolo costitutivo.

L’esame dello stato dei luoghi, quale raffigurato nello schema (chiarissimo) fatto pervenire, lascia presupporre che si sia in presenza di un complesso immobiliare, realizzato da unico costruttore, e che tutte le servitù ivi esistenti debbano intendersi costituite in virtù di quel particolare modo costitutivo che il codice civile definisce “destinazione del padre di famiglia”, disciplinato specificamente all’art. 1062 del c.c..

La circostanza, poi, che al momento della alienazione separata delle singole unità immobiliari, il costruttore/venditore abbia precisato nei rispettivi atti notarili le servitù attive e passive esistenti a favore e carico di ciascun immobile, ha determinato la costituzione volontaria delle medesime.
Stando così le cose, e trovando le servitù attualmente esistenti il proprio fondamento in un titolo volontario (ossia l’atto notarile di acquisto), si tratta adesso di stabilire in che modo ed in che misura è possibile determinare un diverso modo di esercizio delle stesse.

Due sono le norme che regolano espressamente la materia, contenute proprio nel capo relativo all’esercizio della servitù, e precisamente gli artt. 1067 e 1068 c.c.
In particolare, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1067 del c.c., “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”, mentre il successivo art. 1068 del c.c. regola la specifica ipotesi del trasferimento della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito.

Principio generale, desumibile da quest’ultima norma, è quello secondo cui il proprietario del fondo servente non può trasferire la servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata in origine fissata.
Tale principio, tuttavia, ammette delle eccezioni (desumibili dalla medesima norma), potendosi tale trasferimento ritenere consentito nei seguenti casi:
  1. se l’originario esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente o gli impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
  2. se il proprietario del fondo dominante prova che il cambiamento gli consente di conseguire un notevole vantaggio e non reca alcun danno al fondo servente;
  3. se l’autorità giudiziaria riconosce che l’esercizio della servitù possa essere trasferito su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, riconoscendo che il suo esercizio riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Nel caso di specie il trasferimento della servitù in luogo diverso dovrebbe farsi discendere dall’esigenza, avvertita dal titolare del fondo servente, di chiudere una porzione del proprio fondo sul quale la servitù viene esercitata.
Trattasi di un’esigenza che trova riconoscimento legislativo all’art. 841 del c.c., norma che attribuisce al proprietario il diritto di chiudere in qualunque momento il proprio fondo, ma che in casi come quello in esame deve essere contemperato con la sussistenza della servitù.
Infatti, tra le norme che disciplinano l’esercizio della servitù ve ne è una che si occupa proprio di tale ipotesi, e precisamente il secondo comma dell’art. 1064 c.c., il quale da un lato consente al proprietario del fondo dominante di chiudere il proprio fondo, mentre dall’altro lato pone a carico dello stesso l’obbligo di lasciare libero e comodo l’ingresso a chi gode di una servitù di passaggio per il fondo stesso (in tal senso si è peraltro espressa di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 21928 del 2019).

Accertato, dunque, che si ha il diritto di chiudere il proprio giardino e la veranda con una recinzione, pur in presenza della servitù di passaggio, permane l’obbligo, scaturente dall’art. 1064 c.c., di continuare a consentire ad A e C di accedere al vano dei contatori dell’acqua, nonché al solo A di recarsi a piedi alla cantina di sua proprietà.

In relazione, invece, alla possibilità di chiedere ai titolari dei fondi dominanti (A e C) di trasferire la servitù, esercitandola secondo le modalità indicate nel quesito, si ritiene che difettino i presupposti, richiesti dall’art. 1068 c.c., perché tale istanza possa essere accolta, sia volontariamente che giudizialmente, in quanto da tale trasferimento ne deriverebbe un sicuro vantaggio a favore del fondo servente, ma un aggravio dell’esercizio della servitù per i titolari dei fondi dominanti.
In particolare, si costringerebbe C ad accedere al vano contatori acqua dalla strada pubblica oltre che ad attraversare la parte della proprietà di A che dalla strada pubblica giunge ai contatori (ciò, peraltro, comporterebbe anche la necessità di ottenere il consenso dello stesso A).
Nello stesso tempo anche A ne risulterebbe svantaggiato, in quanto anche se per un breve tratto, si troverebbe costretto ad uscire sulla pubblica via per raggiungere la cantina di sua proprietà.
Tale forme di aggravamento inducono a ritenere che né A né C acconsentirebbero volontariamente a tale trasferimento della servitù e che neppure l’autorità giudiziaria, a cui ci si dovrebbe necessariamente rivolgere, ravviserebbe la sussistenza dei presupposti per disporlo coattivamente, in quanto è palese che in tal modo si renderebbe più incomodo l’esercizio della servitù.

Altro aspetto che viene chiesto di prendere in esame è quello relativo alla possibilità di chiedere a coloro che sono titolari del diritto di servitù attiva nonché al proprietario confinante di contribuire economicamente alla realizzazione delle opere di recinzione e installazione di un cancello di accesso.
Si ritiene che, in assenza di consenso da parte degli stessi, si debba così distinguere:
  1. per quanto concerne la realizzazione del muro divisorio a confine con la proprietà di A, può invocarsi il combinato disposto dell’art. 886 del c.c. e dell’art. 888 del c.c., dalla cui applicazione ne discende che B ha il diritto di costringere A a realizzare il muro divisorio tra le rispettive proprietà e che A, a sua volta, può esimersi dal contribuire nelle spese cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione verrà costruito;
  2. per quanto concerne l’installazione del cancello, nessuna pretesa può avanzarsi nei confronti di coloro che da quell’apertura esercitano la servitù di passaggio, trattandosi di opera che viene realizzata esclusivamente su porzione di terreno di proprietà di B, il solo che sarà tenuto a sopportarne le relative spese.

A ciò si aggiunga che, secondo un orientamento fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione, il proprietario che chiude il fondo servente dotandolo di cancello, è tenuto all’installazione di dispositivi o ad individuare modalità atte a garantire il diritto al libero e comodo accesso al proprietario del fondo dominante (ad esempio fornendo un telecomando a coloro che vi hanno diritto di passaggio, in modo tale da non rendere più gravoso l’esercizio della servitù per la sopravvenuta necessità di scendere dall’auto ed aprire manualmente il cancello).


Elmo T. chiede
domenica 24/04/2011 - Valle d'Aosta

“Avrei bisogno di allargare, per comodità di passaggio con l'automobile, una servitù attualmente di 2.20 mt., portandola a 3.00 mt. Ho dei diritti per legge? Come mi devo comportare?

Grazie e cordiali saluti”

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