(massima n. 1)
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell'art. 1064 c.c. il transito per l'utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l'art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.