L'estensione e l'esercizio delle servitù(1) sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
L'estensione e l'esercizio delle servitù(1) sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20549/2019
In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull'"utilitas" con deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù, in quanto non incidono sull'"utilitas". Solo la mancata attuazione delle modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del fondo dominante, mentre l'inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù, né la sua estinzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'innovazione realizzata su di un fondo gravato da servitù di acquedotto, consistente in un manufatto in parte ricadente sulla condotta, incidesse sulle sole facoltà di manutenzione e pulizia della conduttura, escludendo che comportasse l'estinzione della servitù). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2014).Cass. civ. n. 4821/2019
In tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto al proprietario del fondo dominante la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso all'immobile ad ospiti e personale di servizio, ritenendo che la statuizione del giudice di merito non fosse viziata da ultrapetizione perché consequenziale alla domanda di riconoscimento della servitù proposta dal titolare della stessa ed a quella di accertamento dell'illegittimità della dazione delle menzionate chiavi avanzata dalla controparte).Cass. civ. n. 20696/2018
L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.Cass. civ. n. 7564/2017
L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento ad un contratto contenente una generica descrizione delle modalità di esercizio di una servitù, aveva ritenuto insussistente l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento ritenendo che le modalità realizzative della strada destinata al transito fossero rimesse all'iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante).Cass. civ. n. 18349/2012
Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via.Cass. civ. n. 14088/2010
L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell'art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi giuridici e logici, aveva ricostruito l'esatta estensione della servitù di passaggio, costituita con atto notarile, in forza della sola interpretazione del negozio).Cass. civ. n. 731/2008
Le modalità di esercizio di un diritto di servitù stabilite dal titolo (nella specie, servitù di veduta convenzionalmente costituita, con specificazione delle misure di ciascuna veduta) risultano regolate da questo e non già dai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., sicché qualsiasi innovazione rispetto ad esse è vietata, risolvendosi una tale innovazione non già in un aggravamento del peso preesistente, bensì in un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.Cass. civ. n. 6176/2007
In tema di servitù prediali, l'accertamento della costituzione per usucapione ne comporta la determinazione, a norma dell'art. 1063 c.c., della relativa estensione in relazione al possesso esercitato sulla cosa per il tempo previsto allo scopo, giacché — mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente — il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel determinare il contenuto della servitù di passaggio costituita per usucapione a favore dell'edificio acquistato dal Comune ed adibito a sede dell'ente, aveva limitato il passaggio a favore degli organi rappresentativi dell'ente, individuati nelle persone del sindaco e dei consiglieri comunali, tenuto conto — ai sensi dell'art. 1146 secondo comma c.c. — del possesso esercitato dal dante causa del Comune, che aveva destinato il passaggio al servizio esclusivamente dei proprietari dell'immobile all'epoca adibito ad abitazione privata; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che l'individuazione dei soggetti abilitati al passaggio, essendo volta a determinare i limiti di esercizio del diritto, non trasformava la servitù, quale peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, in un diritto obbligatorio di passaggio).Cass. civ. n. 19182/2003
In ipotesi di alterazioni dei luoghi compiute dal titolare di una servitù prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita mediante l'actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui all'art. 1063 o 1067, o sussistendone le condizioni, ai rimedi di natura possessoria.Cass. civ. n. 2893/1987
L'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi artt. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a queto soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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