(massima n. 1)
L'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio.