(massima n. 1)
Poiché la servitù di acquedotto comprende la facoltà, quale adminiculum servitutis, di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell'utilitas in cui essa si sostanzia, il possesso della servitù si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 c.c.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c.