Facoltà accessorie alla servitù
Facoltà accessorie alla servitù
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sabato 14/09/2013 - Veneto
In ogni caso, è possibile fornire alcune utili indicazioni.
La nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia è prevista dall'art. 1062 del c.c., ricompreso nel capo IV ("Delle servitù acquistate per usucapione"). Il precedente art. 1061 del c.c. recita espressamente: "Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio". In altre parole, non possono trarre origine dalla destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, poiché per accertare l'asservimento di un fondo all'altro è necessario basare ogni giudizio su opere concrete e visibili.
Nel caso di specie, la servitù vantata dalla zia è quella di passaggio attraverso l'area circostante un'abitazione altrui. Non è menzionata neppure l'esistenza di apposite strade o sentieri. In relazione a tale servitù di passaggio non sembrano esistere opere visibili dalle quali evincere con precisione l'ampiezza o addirittura l'esistenza stessa della servitù. Secondo la giurisprudenza (vedi di recente anche Cassazione civile, sentenza 1269/2013) è invece necessario che dallo stato di fatto dei luoghi si possa dedurre che un fondo sia stato posto al servizio di un altro.
Anche la dottrina ritiene che "per la sussistenza del requisito dell'apparenza, nel caso in cui la servitù, acquisita per destinazione del padre di famiglia, sia di passaggio, non è sufficiente la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si assume l'asservimento, occorrendo anche che dal tracciato di essa si possa desumere - in base allo stato dei luoghi e ad ogni altra circostanza obiettiva rilevabile con riguardo all'epoca della separazione di detto fondo da quello a favore del quale si pretende essere stata costituita la servitù - che la strada sia stata originariamente posta a servizio di quest'ultimo" (Riv. notariato 2001, 5, 1182, Nota a Cassazione civile, 7 Marzo 2001, n. 3314 sez. II).
Pertanto, il primo dubbio concerne l'effettiva esistenza della servitù di passaggio che la zia sostiene di avere acquisito per destinazione del padre di famiglia. Si potrebbe valutare, casomai, l'esistenza dei presupposti per la richiesta di una servitù coattiva di passaggio, art. 1051 del c.c..
La seconda questione è relativa alla possibilità per la zia di lasciare l'auto in sosta proprio all'inizio del passaggio pedonale verso la sua casa, al fine di effettuare operazioni di carico/scarico.
Supponendo per un attimo che la servitù di passaggio effettivamente esista, si tratta di valutare quale sia l'estensione, l'ampiezza del diritto della zia.
Per determinare il contenuto di una servitù sorta per destinazione del padre di famiglia (presupponendone qui per ipotesi sussistenti tutti i requisiti) si deve guardare a quella che era la situazione di fatto nel momento in cui i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, il quale non abbia lasciato alcuna disposizione relativa alla servitù. E' ben possibile che il contenuto della servitù non fosse precisamente determinato: in tal caso, l’esatta estensione (che comprende tutto ciò che è necessario per usarne, art. 1064 del c.c.) viene stabilita dalla legge in via suppletiva o integrativa mediante le norme previste nel capo V. La regola fondamentale è quella stabilita dall'art. 1065 del c.c., il quale dispone che la servitù deve essere esercitata con il minor aggravio del fondo servente. Sarà il giudice di merito a dover valutare se la sosta della zia con l'auto possa o meno costituire un aggravio nei confronti della nipote, sulla base di precisi elementi di prova che non possono essere valutati in questa sede.
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