(massima n. 1)
L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, c.c., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, c.c., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del c.p.p. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).