Caratteri generali della requisizione
L’art. 835 c.c. sostanzialmente enuncia il principio contenuto nell'art. 7 dalla Legge abolitiva del contenzioso amministrativo: tuttavia, trapiantato dalla legge speciale nel codice, il principio perde il carattere di eccezionalità che la dottrina meno recente gli aveva attribuito, e si adegua meglio al recente testo legislativo.
Anche la requisizione, come l'espropriazione, a cui è «
sostanzialmente affine », viene trattata dal legislatore come
mezzo di normale procacciamento di beni da parte della pubblica amministrazione. Si capisce che alla requisizione si può ricorrere quando si presentino le gravi e urgenti necessità pubbliche che la legge considera come requisiti e presupposti fondamentali di essa: ma non per questo essa ha carattere di eccezionalità. Tale carattere le veniva attribuito in passato, poiché essa era considerata come una deviazione da certi pretesi inviolabili principi e si riteneva che avesse, quindi, bisogno anche di una particolare giustificazione teorica. Concezioni e tendenze dottrinali sorpassate prima sul piano pratico, poi su quello teorico, e infine, opportunamente in quello della legislazione generale.
La requisizione, se si eccettua il caso dell'occupazione di urgenza di cui all'art. 7 della legge che aboliva il contenzioso amministrativo, ha
origine militare e per lungo tempo si mantenne nell'ambito ristretto delle necessità militari, e la ragione è evidente:
« Da esigenze di carattere militare in massima viene determinata quella speciale situazione di urgenza, tipica del nostro istituto, che, mentre richiede per l'attuazione di pubblici scopi il sacrificio degli interessi privati, legittima l'amministrazione ad agire in tal senso, con procedura più rapida e meno garantita ».
E tendenzialmente la requisizione, fino al periodo antecedente alla guerra del 1915-18, venne limitata, nella nostra legislazione, alle esigenze militari: esattamente fu osservato che il principio di cui al citato art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo costituiva solo un
punto di appiglio e un germe che fecondò la legislazione, anzichè una norma suscettibile di applicazione diretta. Le tendenze liberali non potevano consentire che
« l'apprezzamento circa la sussistenza della grave necessità dei singoli casi fosse direttamente rimesso all'autorità amministrativa.... Restava quindi sottinteso.... che la norma dell'art. 7, non potendo fondare in via immediata un atto della pubblica amministrazione, andasse integrata da altre disposizioni di carattere speciale, che precisassero, e, per così dire, tipizzassero i casi in cui la grave necessità sussiste ».
La legislazione influì sullo sviluppo dell'istituto non soltanto nel senso che diede maggiore risalto e specifico le
tradizionali esigenze di ordine militare, ma anche nel senso che non solo rivelò la stretta connessione, nel quadro ampio del pubblico interesse, delle esigenze militari e di quelle civili, ma anche la necessità di predisporre, disciplinando la vita civile, l'organizzazione atta a sostenere l'attrezzatura militate della nazione nell’ eventualità della guerra. Al tempo stesso collaudò, nell'applicazione intensiva del periodo bellico, norme, principi e sistemi capaci di essere utilizzati anche al di fuori delle transitorie esigenze belliche. Così l' istituto della requisizione si consolidò e si sviluppò, sia nel campo militate che in quello civile.
Tipico esempio dello stretto
collegamento fra i due campi è quello offerto dalle requisizioni civili ai fini della difesa nazionale, disciplinate dalla L. 8 giugno 1925 n. 969, dalla L. 14 dicembre 1931 n. 1699 e dal Regolamento approvato con R. D. 15 giugno 1933, n. 1176. Accanto a questo gruppo di requisizioni vi sono quelle predisposte per pubblici soccorsi, in rapporto alle quali si osserva ancora la rilevata tipizzazione e cristallizzazione della pubblica necessità e urgenza, attraverso la specificazione delle singole ipotesi regolate dalle leggi speciali.
L'auspicata riforma della Legge sulla espropriazione e sulle requisizioni, a proposito della quale anche qui va citato il Progetto del luglio 1928, dare. alla requisizione il suo assetto definitivo e la sua unite organica e sistematica. Intanto, pub ritenersi che a tale fine contribuisca notevolmente la norma che stiamo commentando.
La stessa sobria formulazione della norma ne svela il carattere di
regola generale di applicazione normale. L'ambito poi è chiaramente determinato senza anguste e ingiustificate limitazioni, sia rispetto alla natura delle pubbliche necessità, sia rispetto ai beni che possono formare oggetto di requisizione. Sotto il primo profilo, la requisizione civile e quella militare sono poste sul medesimo piano, sotto il secondo profilo, si stabilisce che la requisizione pub riguardare sia beni mobili come beni immobili. Riceve perciò autorevole e testuale conferma l'argomento, abbastanza sicuramente desunto dalla legislazione speciale, in base al quale si criticava la distinzione tra espropriazione e requisizione fondata sulla natura dei beni che potevano formarne oggetto: immobili della prima e mobili della seconda.
La retribuzione e l’espropriazione come "contribuzioni speciali"
Confrontando l'
art. 834 del c.c. e l’
art. 835 del c.c. si può affermare che
l'espropriazione e la requisizione hanno un fondamento comune e sono due specie dello stesso genere. Possono essere, intanto, inclusi nel generale schema dei trasferimenti coattivi, e più specificamente nello schema delle contribuzioni, gruppo delle contribuzioni speciali, recentemente elaborate.
La differenza fra i due istituti, «
riguarda la natura degli interessi alla attuazione dei quali espropriazione e requisizione sono preordinate ». Infatti nella requisizione «
l'interesse da tutelare ha natura urgente, mentre tale carattere di urgenza manca affatto nella espropriazione. L'urgenza dunque, fornisce il criterio discriminatore delle due categorie in esame, e giova inoltre assai bene a lumeggiare la ragione per cui il procedimento della requisizione, dovendo servire alla tutela di un interesse urgente, e assai più rapido e meno garantito di quello della espropriazione, il quale, come è noto, fu dal legislatore circondato di garanzie e cautele, stimate perfino eccessive a garanzia del privato interesse ».