(massima n. 1)
La presunzione derivante dall'art. 881, primo e secondo comma, c.c., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entitą prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietą confinanti sul muro erano costituite, l'una, da una «cascina» e l'altra, invece, da «un'ampia area cortilizia»).