(massima n. 1)
Fra gli «sporti» (comprendenti cornicioni, mensole e simili), che l'art. 881 c.c., ponendo una presunzione contraria a quella di comunione stabilita dal precedente art. 880, indica quali segni presuntivi della proprietà esclusiva del muro divisorio fra campi, cortili, giardini ed orti, non può essere incluso il «contrafforte», che, per sua caratteristica strutturale, non costituisce — a differenza dello «sporto» — un elemento intrinseco del muro, bensì un'opera estrinseca, sia pure materialmente collegata con il muro stesso per adempiere una mera funzione di sostegno.