Che cosa significa "Modi di acquisto della proprietą"?
Sono diversi i fatti giuridici per effetto dei quali il diritto di proprietà viene attribuito a uno o più soggetti.
La dottrina distingue gli acquisti:
- a titolo originario: prescindono dall'esistenza del diritto in capo ad un precedente proprietario. L'ordinamento prevede l'occupazione (art. 923 del c.c.), l'invenzione (art. 927 del c.c.), l'accessione (art. 940 del c.c.), l'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), l'unione o commistione (art. 939 del c.c.);
- a titolo derivativo: derivano e dipendono dall'esistenza del medesimo diritto in capo ad un precedente proprietario (c.d. "dante causa"). Si verifica quindi un trasferimento della proprietà dal precedente proprietario, in forza di un contratto traslativo (come la compravendita), per effetto di un trasferimento coattivo (es. l'espropriazione), o come conseguenza di una successione mortis causa (eredità o legato). Per i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo valgono due principi fondamentali, ben riassunti da due brocardi:
- nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso;
- resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, venuto meno il diritto del dante causa, viene meno anche il diritto dell'avente causa.
La dottrina distingue gli acquisti:
- a titolo originario: prescindono dall'esistenza del diritto in capo ad un precedente proprietario. L'ordinamento prevede l'occupazione (art. 923 del c.c.), l'invenzione (art. 927 del c.c.), l'accessione (art. 940 del c.c.), l'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), l'unione o commistione (art. 939 del c.c.);
- a titolo derivativo: derivano e dipendono dall'esistenza del medesimo diritto in capo ad un precedente proprietario (c.d. "dante causa"). Si verifica quindi un trasferimento della proprietà dal precedente proprietario, in forza di un contratto traslativo (come la compravendita), per effetto di un trasferimento coattivo (es. l'espropriazione), o come conseguenza di una successione mortis causa (eredità o legato). Per i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo valgono due principi fondamentali, ben riassunti da due brocardi:
- nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso;
- resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, venuto meno il diritto del dante causa, viene meno anche il diritto dell'avente causa.