(massima n. 1)
La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell'art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.