Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7793 del 17 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che – a norma dell'art. 2959 c.c. – impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento. Sicché il debitore che neghi l'esistenza del credito non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.