(massima n. 1)
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che – a norma dell'art. 2959 c.c. – impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento. Sicché il debitore che neghi l'esistenza del credito non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.