(massima n. 1)
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, del credito retributivo da lavoro), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non č stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.