(massima n. 1)
Le deduzioni, con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.