(massima n. 1)
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso.