(massima n. 1)
La dichiarazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione dei rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.