(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento.