(massima n. 1)
Fino al momento della dichiarazione dell'estinzione per compensazione legale di due crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, pur se riferiti allo stesso rapporto, gli opposti crediti restano separatamente esposti ai relativi eventi estintivi, quale la prescrizione, o afferenti alla loro disponibilità. Sicché — per effetto del disposto dell'art. 2917 c.c. — l'estinzione per compensazione, sia tecnica che atecnica, del credito pignorato successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, ove siano identificabili due distinte situazioni giuridiche, di credito e di debito, ancorché nascenti da un unico rapporto.