(massima n. 1)
Nel concordato preventivo, sia esso remissorio-solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilitą ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all'apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilitą della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell'art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa di creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l'art. 2916 n. 1) c.c., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.