(massima n. 1)
In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtł della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.