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Articolo 2821 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Concessione d'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2821 Codice Civile

L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41](1).

Non può essere concessa per testamento(2).

Note

(1) L'ipoteca volontaria stabilita dalla disposizione può sorgere da un accordo contrattuale oppure da una dichiarazione unilaterale, entrambe richiedenti la forma scritta ad substantiam e contenenti obbligatoriamente indicazioni idonee ad individuare esattamente l'immobile su cui si concede ipoteca (v. art. 2826). Se si configura il caso della dichiarazione unilaterale, essa è recettizia e deve quindi essere portata a conoscenza dell'oblato per poter produrre i suoi effetti.
(2) Si esclude la possibilità che l'iscrizione ipotecaria possa essere iscritta in forza di un testamento per non dar modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori con riferimento al momento in cui cesserà di vivere, accordando preferenza all'uno in danno di altri, in quanto il legislatore tende a garantire il principio della par condicio creditorum anche all'epoca dell'apertura della successione (v. art. 1821, comma 2).

Ratio Legis

La norma in esame definisce l'ipoteca volontaria, terza ipotesi di possibile iscrizione ipotecaria oltre all'ipoteca legale e a quella giudiziale. Essa nasce da un contratto o da una dichiarazione unilaterale, attraverso cui il debitore deroga alla par condicio creditorum esprimendo la propria volontà di favorire uno di loro, accordandogli pertanto una specifica garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2821 Codice Civile

Cass. civ. n. 19963/2005

L'atto costitutivo d'ipoteca si configura ordinariamente come negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell'accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario; in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo; in quest'ultimo caso, benché il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto costitutivo d'ipoteca, che dev'essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia.

Cass. civ. n. 7384/1993

La concessione dell'ipoteca può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata (art. 2821, primo comma, c.c.), con la conseguenza che la procura, che conferisca al rappresentante il potere di concedere ipoteca sui beni del rappresentato, può rivestire la forma della scrittura privata autenticata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2821 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Roberto Z. chiede
martedì 05/05/2015 - Lombardia
“Un mio cliente Tizio intende acquistare autovettura del valore di euro 10000, ed iscrivere ipoteca per euro 30000 ad un soggetto A (non parente).

Quesito:
1) In astratto, può un soggetto creditore B per eur 11000 chiedere il pignoramento della vettura anche se è evidente l’inutilità economica dell’azione?
2) Quante probabilità si hanno che un soggetto creditore B richieda ed ottenga la revocatoria dell’ipoteca?
3)Altri suggerimenti per la tutela del bene?
Grazie”
Consulenza legale i 11/05/2015
1) La risposta alla prima domanda è positiva. Il creditore ha la facoltà di aggredire qualsiasi bene del debitore che non risulti [impignorabile per legge (es., l'anello nuziale, v. art. 514 del c.p.c.). In particolare, fra i tre tipi di espropriazione forzata (mobiliare presso il debitore, immobiliare, mobiliare presso terzi), la prima normalmente esperita in caso di crediti non eccessivamente elevati è proprio l'espropriazione di beni mobili del debitore (artt. 513-542 c.p.c.).
L'automobile, poi, risulta uno dei beni più facilmente aggredibili, in quanto la sua proprietà risulta da pubblici registri (e quindi il creditore non deve cercare la prova della titolarità della cosa).
Risulta irrilevante, rispetto al potere del creditore di aggredire un bene del debitore, che il bene prescelto non sia "capiente". Difatti, l'art. 540 bis del c.p.c. stabilisce che quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento di vendita, oppure quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a consentire un ulteriore pignoramento, su altri beni mobili.
In ogni caso, costituisce principio generale dell'ordinamento ai sensi dell'art. 483 del c.p.c. la facoltà del creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata (ma se il debitore si oppone perché l'azione esecutiva risulta eccessivamente estesa, il giudice dell'esecuzione può limitare l'espropriazione a un solo mezzo, a scelta del creditore).

2) In tema di azione revocatoria ordinaria (artt. 2901-2904), la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito (in questo caso risulta irrilevante lo soggettivo del terzo, né ha rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso (cfr. Cass. civ., sez. III, 8.5.2014, n. 9987), mentre la costituzione di ipoteca contestuale al credito garantito è considerata atto a titolo oneroso (v. secondo comma dell'art. 2901 del c.c.: in questo secondo caso, il terzo a favore del quale viene iscritta l'ipoteca deve essere consapevole del pregiudizio di tale atto).
L'iscrizione di ipoteca volontaria può, pertanto, essere revocata, poiché la concessione di tale garanzia è un negozio di disposizione patrimoniale anch'esso suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. [[n2740c]] c.c.
La probabilità che un creditore ottenga la revocatoria, posto che questa è astrattamente possibile, è legata strettamente:
- se l'ipoteca è considerabile atto a titolo oneroso: alla prova della consapevolezza del terzo in merito al pregiudizio arrecato al creditore del debitore e alla prova che l'atto, in rapporto all'entità della complessiva esposizione debitoria del debitore, risulti tale da esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei creditori;
- se l'ipoteca è considerabile atto a titolo gratuito: solo alla prova che l'atto metta seriamente a rischio il soddisfacimento del creditore.
Naturalmente, l'azione revocatoria può essere posta in essere dal creditore del soggetto A che concede l'ipoteca, non dal creditore di colui che acquista la vettura, se tra Tizio e B non vi è alcun rapporto.
Il creditore di Tizio (es. colui che gli ha mutuato la somma per comprare la vettura), se il suo credito è assistito da ipoteca concessa da terzo, avrà il diritto - se il debitore risulta inadempiente - di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (art. 2808 del c.c.).

3) Sicuramente la costituzione di una garanzia reale su beni di terzi costituisce una valida forma di tutela del bene-autovettura, quantomeno nei confronti del creditore a favore del quale l'ipoteca viene iscritta.
Per quanto riguarda gli altri creditori del proprietario della vettura, risulta difficile tutelare il bene da eventuali aggressioni basate su titoli esecutivi, del più vario genere. Come già detto, l'automobile è uno dei primi beni che il creditore di cifre modeste colpisce, proprio per il fatto che la sua proprietà è facilmente dimostrabile mediante un certificato richiedibile da un legale al P.R.A.
Se chi vuole acquistare la vettura ha già diversi debiti, potrebbe pensare di intestare l'automobile a un familiare, in modo che i suoi creditori personali non possano chiederne la vendita forzata.