(massima n. 1)
Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non gią l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non gią di un'azione risarcitoria.