Gli altri registri del conservatore
Oltre ai registri indicati nella prima parte dell'articolo, e che debbono indubbiamente essere esibiti al pubblico, il conservatore deve tenere (art. 3 del R. D. 25 settembre 1874, n. 2130) la rubrica dei cognomi, le tavole dei nomi ed i repertori (repertorio dei debitori, repertorio dei creditori, repertorio delle trascrizioni) nonché il registro degli emolumenti ed il libro dei debitori delle tasse ipotecarie.
La rubrica dei cognomi contiene l’indicazione del casato delel varie persone che hanno fatto eseguire operazioni e vicino ad esso il volume e la pagina della tavola che gli si attribuisce.
La tavola dei nomi è formata da una serie di registri distinti per lettere alfabetiche o per numero progressivo nei quali, in una o più pagine, si elencano tutte le persone che sotto uno stesso cognome o casato vengono a eseguire operazioni ipotecarie. Esse devono essere indicate col nome, paternità, domicilio e, se li hanno, anche col soprannome e la professione. A fianco di ogni persona, in colonne distinte, vengono fatti altri riferimenti ai repertori (per volume e pagina) delle iscrizioni a favore, di quelle a carico e delle trascrizioni.
Taluni hanno sostenuto (ed in tal senso è anche la prassi dei conservatori) che le rubriche e le tavole siano registri interni dei quali il pubblico non abbia diritto di eseguire alcuna ispezione o controllo : trattasi però di un'opinione e di una prassi che non hanno base nella legge.
I repertori sono registri nei quali, in ogni pagina, viene aperto un una stessa persona, se ne fa la registrazione nel conto del repertorio ad essa intestato se già esiste, oppure se ne intesta uno nuovo. Anche i repertori sono registri di servizio interno ; tuttavia essi vengono di solito esibiti al pubblico per le prime ricerche.