La rinunzia del creditore all'ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità(1).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipotecaabbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843(2).
Note
(1)
Come ogni altro diritto patrimoniale, l'ipoteca può formare oggetto di rinunzia, ipotesi peraltro esplicitamente indicata al n. 5 del precedente art.
2878, tra le varie cause di possibile estinzione della garanzia medesima. Deve essere opportunamente ribadito che in questo caso non si verifica una rinunzia al grado d'iscrizione, cioè agli effetti della pubblicità ipotecaria, bensì una vera e propria rinunzia al titolo ipotecario di concessione in sé. Inoltre, riferendosi tale rinunzia ad un diritto reale immobiliare, è richiesta, per la sua validità, l'atto scritto
ad substantiam.
(2)
La rinunzia è in ogni caso un mutamento inerente all'ipoteca, che deve perciò ricevere adeguata pubblicità
ex art.
2843, allo scopo di dare certezza alla situazione giuridica creatasi, tanto più per avere valore di opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti della stessa garanzia.