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Articolo 2835 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Iscrizione in base a scrittura privata

Dispositivo dell'art. 2835 Codice Civile

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente(1).

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari [2664, 2674](2).

Note

(1) In genere, il titolo ipotecario utile per l'iscrizione risulta dalla scrittura privata di alienazione o di divisione che deve essere autenticata o quanto meno accertata giudizialmente. Se invece si verifica l'ipotesi di un'ipoteca volontaria, si deve considerare come titolo l'atto di concessione della garanzia medesima.
(2) L'ultimo comma è molto importante poiché specifica l'intento di garantire ai terzi la possibilità di effettuare ricerche relativamente al titolo ipotecario utilizzato per esercitare l'iscrizione.

Ratio Legis

La norma in commento dispone le formalità che occorre rispettare al fine di iscrivere l'ipoteca, in relazione al negozio di concessione o più in generale al documento tramite il quale si concreta tale atto, al chiaro fine di tutelare l'iscrizione ipotecaria e i terzi che se ne avvalgono. Le suddette disposizioni sono sancite ex lege e devono pertanto essere rispettate a pena di nullità dell'iscrizione medesima.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 2835 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco S. chiede
domenica 08/10/2017 - Lazio
“Buongiorno.
Vi formulo il mio quesito.
Ho vinto una causa di lavoro con un'azienda. Mi sono accordato con l'azienda davanti la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali per una certa somma da pagarsi ratealmente per 5 anni. La scrittura è stata depositata in cancelleria del Tribunale ed il Giudice ha accertato la regolarità formale del verbale, ha dichiarato l'esecutività del processo verbale e la cancelleria ha apposto la formula esecutiva.
A garanzia della somma ho chiesto iscrizione di ipoteca su un immobile dell'impresa nel processo verbale di conciliazione. Il punto è questo, il conservatore del registro immobiliare competente rifiuta l'iscrizione di ipoteca perchè reputa il titolo non idoneo poichè non si tratta di scrittura giudizialmente accertata.
E' leggitimo quanto contestano?”
Consulenza legale i 12/10/2017
Purtroppo sì.

Il verbale siglato dalle parti in sede di conciliazione stragiudiziale avanti le apposite Commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro costituisce un accordo privato il quale può essere reso titolo esecutivo dall’Autorità Giudiziaria.
La parte interessata (nel caso di specie, il lavoratore) presenta istanza al Giudice competente per territorio il quale con decreto rende esecutivo il verbale.
L’esecutività, in concreto, consiste nell’apposizione di una formula in calce al documento, formula che consente poi di procedere nei confronti della controparte con un’esecuzione forzata (pignoramento).
L’intervento del Giudice si limita, dunque, all’apposizione della formula in questione, ma egli non entra nel merito del documento stesso.

L’art. 2835 cod. civ. stabilisce che il titolo in forza del quale si chiede l’iscrizione di ipoteca dev’essere autenticato o accertato giudizialmente.
L’accertamento giudiziale, evidentemente, si ottiene all’esito di un procedimento che statuisca – come detto – nel merito del documento, ovvero sul suo contenuto: il che non è il caso di specie.
L’autentica, invece, è fatta da un pubblico ufficiale e si ritiene che non possa essere altri che un notaio, in forza di quanto si evince dall’art. 2703 cod. civ.. Il consenso, infatti, per l’iscrizione, la riduzione, la cancellazione o per le altre vicende oggetto di annotazione rientrano nel settore negoziale riservato al notariato.

L’autenticazione non necessariamente deve riguardare – nel caso di atto bilaterale (come in questo caso) – entrambe le sottoscrizioni, ma è fondamentale e sufficiente che interessi almeno quella di chi ha concesso l’ipoteca (nella fattispecie, l’azienda).
I requisiti descritti dalla norma lo sono a pena di nullità: questo è il motivo per cui il Conservatore si rifiuta di dar corso alla richiesta di iscrizione.

Si consiglia, dunque, di rivolgersi ad uno Studio notarile per chiedere, concordemente alla controparte (che dovrà prestare il proprio consenso, in forza dell’accordo raggiunto), la fissazione di un appuntamento al fine dell’autentica delle sottoscrizioni al verbale.