(massima n. 1)
In tema di pagamento, effettuato dal terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga ex lege del solvens nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell'ipoteca spettante all'originario creditore e, ai fini dell'ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio ad essa correlato, purché vi sia stata, oltre all'istanza di ammissione al passivo, l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c., anche se in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 legge fall. pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, secondo comma. legge fall. Poiché il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo, e non configura un atto pregiudizievole per i creditori.