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Articolo 542 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distribuzione giudiziale

Dispositivo dell'art. 542 Codice di procedura civile

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata (2).

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 2, 528; c.c. 2755-2769, 2777, 2778, 2781-2783, 2916] (3).

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Se i creditori non raggiungono un accordo o se il giudice non approva il piano da essi proposto, la distribuzione della somma ricavata avviene secondo un piano di riparto effettuato dal giudice stesso.
In tale ambito, è bene precisare che non sono ammessi nel riparto i crediti che non siano muniti dei requisiti della certezza e della liquidità, a differenza di quanto accade nella distribuzione amichevole. Inoltre, solamente nella distribuzione giudiziale devono essere sentite necessariamente tutte le parti e non soltanto il debitore.
(3) L'opinione dottrinale dominante ritiene che l'ordine di pagamento pronunciato dal giudice dell'esecuzione non è condizionato all'approvazione delle parti, ma può essere dato sia in caso di mancata comparizione all'udienza che in caso di silenzio delle parti.

Spiegazione dell'art. 542 Codice di procedura civile

La distribuzione del ricavato non può avvenire in modo amichevole in due ipotesi distinte:
  1. se i creditori non raggiungono l'accordo
  2. se il giudice dell’esecuzione non l’approva.

Essa ha come presupposto indispensabile la proposizione al giudice dell'esecuzione di un'apposita istanza in forma di ricorso.
A seguito di tale istanza il giudice dell'esecuzione deve predisporre il piano di riparto, e nel compiere tale attività deve osservare tutte le regole relative alle cause legittime di prelazione ed alle ragioni di precedenza tra i creditori.
Dopo aver predisposto il piano di riparto, deve fissare un'udienza di comparizione di tutte le parti (debitore, eventuale terzo proprietario e tutti i creditori concorrenti), fissando una nuova udienza qualora ritenga che la mancata comparizione di alcuna delle parti dipenda da un'irregolare convocazione.

All’udienza ciascuna parte può non soltanto formulare le proprie osservazioni e difese, ma anche sollevare contestazioni ex art. 512 del c.p.c. in modo espresso; in caso di silenzio o di mancata comparizione delle parti all'udienza, si realizza una preclusione alla successiva proposizione di contestazioni, e conseguentemente il giudice può provvedere alla distribuzione.

Solo con l’emanazione del provvedimento di distribuzione viene precluso l'intervento di nuovi creditori nel processo di espropriazione.
Contestualmente a tale provvedimento (avente forma di ordinanza), il giudice dell'esecuzione pronuncia anche l’ordine rivolto alla cancelleria di emettere i relativi mandati di pagamento.

Massime relative all'art. 542 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6137/1997

Nell'espropriazione mobiliare, ai fini della partecipazione di ciascuno dei creditori, procedenti o intervenuti, alla distribuzione del ricavato, in vista della soddisfazione paritaria dei diritti di ciascuno, la domanda presentata da uno di essi, a norma dell'art. 542 comma primo, c.p.c., in mancanza dell'accordo con gli altri circa la distribuzione delle somme, è sufficiente ad attivare la relativa fase del procedimento e comporta per il giudice — senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte dei rispettivi titolari — l'obbligo di considerare anche gli altri crediti, e di predisporre un piano di riparto e graduazione fra i creditori procedenti o intervenuti, seguito dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (in tal senso operando il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 510 c.p.c. quanto alle modalità di distribuzione). Pertanto deve ritenersi nulla (ed è utilmente contestabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi) l'ordinanza di distribuzione che, in mancanza di detto piano, escluda dal riparto il creditore che, omettendo di comparire all'udienza di assegnazione non abbia formulato una autonoma domanda di distribuzione, restando escluso che, per dar fondamento di legittimità a siffatta pretermissione, la suddetta assenza del creditore possa esser valorizzata quale approvazione ai sensi dell'art. 597 c.p.c., giacché quest'ultima norma (a prescindere dalla sua applicabilità o non all'espropriazione mobiliare) presuppone comunque la formazione di un piano di riparto.

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