La distribuzione del ricavato non può avvenire in modo amichevole in due ipotesi distinte:
-
se i creditori non raggiungono l'accordo
-
se il giudice dell’esecuzione non l’approva.
Essa ha come presupposto indispensabile la proposizione al giudice dell'esecuzione di un'apposita istanza in forma di
ricorso.
A seguito di tale istanza il giudice dell'esecuzione deve predisporre il piano di riparto, e nel compiere tale attività deve osservare tutte le regole relative alle cause legittime di
prelazione ed alle ragioni di precedenza tra i creditori.
Dopo aver predisposto il piano di riparto, deve fissare un'udienza di comparizione di tutte le parti (
debitore, eventuale terzo
proprietario e tutti i
creditori concorrenti), fissando una nuova udienza qualora ritenga che la mancata comparizione di alcuna delle parti dipenda da un'irregolare convocazione.
All’
udienza ciascuna parte può non soltanto formulare le proprie osservazioni e difese, ma anche sollevare contestazioni ex
art. 512 del c.p.c. in modo espresso; in caso di silenzio o di mancata comparizione delle parti all'udienza, si realizza una preclusione alla successiva proposizione di contestazioni, e conseguentemente il giudice può provvedere alla distribuzione.
Solo con l’emanazione del
provvedimento di
distribuzione viene precluso l'intervento di nuovi creditori nel processo di espropriazione.
Contestualmente a tale provvedimento (avente forma di
ordinanza), il giudice dell'esecuzione pronuncia anche l’ordine rivolto alla
cancelleria di emettere i relativi mandati di pagamento.