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Articolo 540 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Integrazione del pignoramento

Dispositivo dell'art. 540 bis Codice di procedura civile

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita(1).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art.48, I comma, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, I comma, della stessa legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Spiegazione dell'art. 540 bis Codice di procedura civile

La disposizione in esame è stata aggiunta dall'art.48, comma primo, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, con il precipuo scopo di rendere più efficace e meno oneroso il procedimento di espropriazione mobiliare nell’ipotesi di infruttuosità degli esperimenti di vendita.
A seguito di tale riforma, infatti, la facoltà dei creditori di chiedere l'integrazione del pignoramento, precedentemente limitata alla fase anteriore all'istanza di vendita, viene estesa anche alla fase successiva agli esperimenti di vendita infruttuosi.

Possono configurarsi due alternative situazioni in cui può venire in rilievo la norma in esame, entrambe accomunate dall'essere emerso con certezza che non ci sono le condizioni per soddisfare integralmente le ragioni dei creditori, e precisamente:
  1. le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento: l'istanza per l'integrazione del pignoramento, dunque, non può trovare applicazione direttamente al primo incanto andato deserto, essendo necessario che ci sia stato almeno un nuovo incanto ribassato.
  2. la somma assegnata, ai sensi degli artt. 510, 541 e 542 c.p.c., non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, cioè in sede di distribuzione risulta che il ricavato della vendita è insufficiente per soddisfare integralmente sia l'unico creditore procedente che l’eventuale pluralità di creditori concorrenti.
In questo specifico caso occorre che l'istanza di integrazione del pignoramento sia formulata in coincidenza con l'approvazione del riparto, subito prima dell'emanazione dell'ordine di pagamento.

Secondo quanto disposto dall’art. 486 del c.p.c., se l'istanza è proposta in udienza avanti al giudice dell'esecuzione, può essere formulata oralmente e documentata nel processo verbale; diversamente, deve essere avanzata con ricorso depositato in cancelleria.
Ricevuta l'istanza di integrazione, il giudice, secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell'art. 518 del c.p.c., richiamato dalla disposizione in commento, può nominare "uno stimatore quando appare opportuno".
Su ordine del giudice, “l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni”, per arrestarsi nel momento in cui abbia sottoposto a pignoramento beni che, unitamente a quelli eventualmente già pignorati, nonché a quanto già ricavato dalla vendita, appaiano avere un valore sufficiente per l'integrale soddisfazione di tutti i creditori concorrenti.

Secondo parte della dottrina, l'integrazione del pignoramento qui prevista potrebbe riguardare non soltanto beni diversi da quelli mobili, ma anche beni che siano siti nel circondario di un diverso tribunale a quello cui appartiene il giudice che ordina l'integrazione del pignoramento.

Per provvedere sull'istanza il giudice non è obbligato a fissare un'udienza per la comparizione delle parti, ma può fissarla solo ove lo ritenga necessario.

Nulla è previsto circa le spese necessarie per l'integrazione del pignoramento, ma la soluzione più aderente al sistema si ritiene sia quella che le stesse debbano essere anticipate dal creditore che formula l'istanza, salvo poi a restare a carico del debitore esecutato, in caso di capienza, in base alla regola generale di cui all' art. 95 del c.p.c..

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