Le variazioni e le aggiunte concetti generali
Per quanto possano essere ben studiati i progetti, e per quanto l' esecuzione delle opere private comporti una specie di ripetizione meccanica di elementi costruttivi, tuttavia né questa può concepirsi spinta al punto di paragonare come oggetti costruiti in serie il compimento dei vari appalti, né lo studio dei progetti si può ritenere qualcosa di talmente perfetto da non consentire, in corso d'opera, alcuna sua modifica.
Le variazioni e le aggiunte si incontrano tanto nei pubblici appalti quanto nei privati, e quello che è augurabile è che siano contenute nella minore misura possibile, sia per non sconvolgere le basi tecniche ed economiche dell' appalto come per evitare litigi, che, in ultima analisi, si risolvono in un danno per le due parti contraenti.
Posto questo primo concetto, è da aggiungere che condizione pregiudiziale in tema di variazioni ed aggiunte si è che esse non alterino l'essenza stessa del contratto. Così non si può pretendere la costruzione di uno stabilimento industriale come variante a chi appaltò una casa di civile abitazione, per quanto, per fasi intermedie si può giungere a casi ed a discussioni che investono delicate questioni di ordine tecnico e giuridico. Così, per restare nell'esempio addotto, se la casa era progettata in modo da potere essere ugualmente adibibile ad abitazione privata o ad albergo, costituisce variante accettabile l'eseguire in corso d'opera quegli adattamenti richiesti per dare alla casa l'una o l'altra destinazione definitiva, a seconda delle sopravvenute necessità del committente, e così trasformarla in albergo se si era cominciato a costruirla per abitazione privata e viceversa. Ma se invece da casa privata la si vuol trasformare in edificio industriale, con rifacimento di mura, con necessità di più robuste fondazioni e così via, non possiamo certo considerare i nuovi lavori come una variante di quelli iniziati. Tutto questo detto in linea generale, perché nei casi concreti, può influire anche l'apprezzamento delle parti, specie in relazione all' importanza delle varianti ed alla necessità di adoperare o meno mezzi d'opera diversi o più costosi di quelli precedentemente ammanniti.
Lo stesso è da dire per le aggiunte: esse possono alterare l'essenza stessa del contratto, non solo per quel che concerne l'importo, ma anche quando si debba ritenere che non siano della stessa natura delle opere appaltate. Comunque anche per le aggiunte può essere influente la volontà delle parti: così, se nella costruzione di un edificio, il committente ha scorporato gli appalti, può benissimo affidare come aggiunte all'imprenditore del rustico la fornitura degli infissi, quella degli impianti sanitari e così via, benché quel dato imprenditore non sia specialista delle forniture aggiunte.
In tema di opere pubbliche, l'Abbello ha dato un esempio il quale dimostra che vi può essere mutazione dell'essenza del contratto pur senza variazione del concetto dell'opera. "Si supponga che, nella costruzione di un ponte, il corso di un fiume o di un torrente venga addirittura a spostarsi, obbligando a costruire le opere completamente modificate, con un tracciato diverso da quello progettato. Non per questo l'oggetto del contratto cessa di essere la costruzione di un ponte su un determinato fiume o torrente; ma tuttavia non si potrà negare che la base sostanziale del contratto e anche del lavoro, è radicalmente mutata".
Nei contratti privati non sapremmo trovare un esempio così calzante: comunque in condizioni analoghe si può ritenere mutata l'essenza del contratto.
Il concordamento scritto
Il codice esige che le varianti e le aggiunte risultino da atto scritto. Nel progetto ministeriale del 1940, al corrispondente art. 648 l'inciso "l'autorizzazione si deve provare per iscritto" era sostituito dalla frase "se il committente non lo ha autorizzato nella stessa forma usata nella conclusione del contratto". Questa frase, a dire il vero, poteva prestarsi ad equivoci, perché mentre forse nella mente dei redattori era rivolta a permettere per le varianti ed aggiunte concordamenti verbali quando l'appalto era stato conferito verbalmente, nella sua rigida interpretazione poteva portare alla conseguenza di dovere esigere l'atto in forma pubblica quando con tale forma si fosse stipulato il contratto di appalto: ciò sarebbe stato eccessivo, specie se le varianti o le aggiunte non fossero state di gran mole rispetto all'entità del contratto principale. Il testo attuale lascia alle parti maggiore libertà nello scegliere la forma con la quale il committente deve manifestare il suo consenso per le varianti e aggiunte, e quindi basta anche una semplice lettera e non occorre la formalità dell'atto pubblico o anche della scrittura privata registrata.
L'atto scritto è dunque di rigore, ma mentre per i pubblici appalti è assoluto e solo in caso di estrema urgenza si può ammettere una iniziativa dell'appaltatore che deve essere prontamente ratificata, negli appalti privati vi possono essere casi che impongono la necessità di varianti. L'ipotesi e prevista nel successivo art. 1660.
Le variazioni e le aggiunte nei contratti a corpo
Tutto il ragionamento sin qui condotto, non incontra, all'atto pratico, soverchie difficoltà o non ne incontra affatto, quando siamo in presenza di contratti a misura, perché mentre per le aggiunte si può agevolmente intendere una maggiore contabilizzazione, per le varianti i criteri dedotti in contratto o nuovi ed analoghi criteri tecnici soccorrono a risolvere il problema ed a superare le difficoltà. Se non che mentre per i pubblici appalti, per i quali esiste una minuta regolamentazione, i contratti a misura rappresentano la normalità, in tema di lavori privati è consueto il contrario, vale a dire il contratto a corpo, per la più pronta semplicità di stipulazione e di liquidazione, rappresenta il tipo maggiormente in uso. Il codice del 1865 aveva presente il contratto a corpo, si può dire in modo esclusivo e dettava le norme che abbiamo anche prescritte, le quali sono di un rigore pressoché estremo. Il codice attuale mantiene il rigore per i contratti a corpo, appunto perché è possibile l' elusione del prezzo globale sotto il pretesto delle varianti ed aggiunte ed esige quindi l' espressa pattuizione, così come l' esigeva il codice precedente.
In proposito sorgono due problemi, che si presentano anche nel campo delle opere pubbliche, e cioè il primo se sia ammissibile l'eventualità di varianti ed aggiunte nei contratti a corpo e il secondo, ammessa tale eventualità, come si possa addivenire alla pattuizione di concordamento della liquidazione delle varianti ed aggiunte.
Ex prima facie dovrebbe dirsi che nei contratti a corpo dovrebbe essere esclusa qualsiasi ipotesi di aumento o di diminuzione e quindi come l'eventuale aumento di opere, anche sotto forma di variante più onerosa, va a carico dell'assuntore, così la diminuzione è a suo vantaggio. Ma questa soluzione che appare semplice, è troppo semplicista e va spesso ad urtare contro difficoltà pratiche gravissime, senza dire che la sua adozione potrebbe portare ad un indebito arricchimento od a un ingiusto danno per l'appaltatore oltre la misura tollerabile del rischio dell'appalto. Le cause che provocano varianti ed aggiunte possono essere molteplici, obiettive e subiettive e per quanto bene sia studiato un progetto, possono sempre sorgere difficoltà o necessità non previste che rendano assolutamente necessaria l'adozione di una variante ovvero di opere addizionali.
Senza entrare in maggiori dettagli, possiamo senz'altro concludere che per quanto la questione, specie nei pubblici appalti, abbia per molto tempo tormentato la mente di scrittori, tribunali e collegi arbitrali, tuttavia si è finito col riconoscere che anche nei contratti a corpo può occorrere la necessità di varianti ed aggiunte e che la remora più efficace contro eventuali abusi dell'assuntore è quella dell'accordo preventivo.
Qui nasce l'esame del secondo punto della questione, vale a dire indagare il modo come giungere a simile accordo preventivo. Mancando un elenco di prezzi unitari, occorre procedere o per divisione per parti, istituendo perciò calcoli proporzionali se ed in quanto possibili, ovvero procedendo analogicamente, istituendo quindi appositi calcoli atti a determinare il costo delle varianti e delle aggiunte. Questo secondo metodo, non scevro di difficoltà ha in sè insito il pericolo di trasformare il contratto a corpo in contratto a misura, con la conseguenza non motto lieta per il committente di vedere posto in discussione il precedente accordo globale.