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Articolo 1967 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prova

Dispositivo dell'art. 1967 Codice Civile

La transazione deve essere provata per iscritto [2725], fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350(1).

Note

(1) La norma richiamata individua le ipotesi nelle quali la forma scritta è richiesta ad substantiam.

Ratio Legis

La forma scritta ad probationem è volta ad evitare che sorgano incertezze probatorie sul contenuto del contratto, ciò che è particolarmente importante nel caso in esame atteso che la transazione tende proprio ad impedire il sorgere di liti ovvero a risolverle (1965 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1967 Codice Civile

Prova della transazione

Questa norma, sul tema specifico della transazione, mancava nel codice del 1865, e la dottrina, in base all'art. 1314, n. 7 di quel codice, era unanime nel riconoscere che la transazione in materia civile fosse un negozio essenzialmente formale, poiché l'atto scritto veniva testualmente richiesto, per tutte le transazioni, a pena di nullità. Per la transazione in materia commerciale, per quanto la questione fosse disputata, si riteneva applicabile l’ art. 44 cod. comm., riconoscendosi quindi l'ammissibilità della prova testimoniale.

Nella nuova legislazione, eliminata ogni distinzione — almeno formale — tra materia civile e materia commerciale, viene adottato un principio unitario, che può con chiarezza ricavarsi dalla integrazione dell'art. 1967 con l'art. 1350, n. 12 cod. civ.: il primo riguardante la prova della transazione, il secondo concernente la forma dei contratti in generale. Il principio generale in materia di forma deve ricavarsi quindi dall'art. 1350, il quale, al n. 12, considera, tra i contratti per i quali a richiesta la forma scritta ad substantiam, le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri da 1 a 12 dello stesso articolo ; sicché quando la transazione ha per oggetto rapporti diversi da quelli elencati nell'art. 1350, non richiede lo scritto per la sua giuridica esistenza.

Il principio generale in materia di prova è dato invece dall'art. 1967, il quale pone per le transazioni un limite, consistente nell'uso esclusivo della prova scritta : sicché anche nei casi che non rientrano nell'ambito dell'art. 1350, e nei quali quindi la transazione può essere validamente conclusa senza l'uso della forma scritta, quest'ultima si rende necessaria dal punto di vista della prova.

Ne consegue che la transazione conclusa senza la forma scritta può farsi valere soltanto se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto.

La prova testimoniale non è ammessa neppure quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando il contraente e stato nell'impossibilità di procurarsi la prova scritta, ma unicamente quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (articoli 2725 e 2724, n. 3 cod. civ.) : la legge non ammette surrogati del documento come mezzi di prova, se non quando il documento probatorio e stato veramente formato. Tuttavia deve ritenersi ammissibile, oltre la confessione, anche il giuramento decisorio, perché esso è inammissibile solo quando venga deferito sopra un contratto rispetto al quale lo scritto e richiesto ad substantiam (art. 2739 pr. cod. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1967 Codice Civile

Cass. civ. n. 18489/2020

Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/10/2015).

Cass. civ. n. 1627/2018

Poiché la transazione richiede la forma scritta unicamente "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350, n. 12, c.c.), la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purchè univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il consenso tacito, rispetto alla proposta transattiva formulata dalla venditrice, nell'accettazione, ad opera dell'acquirente di una partita di adesivi risultata difettosa, della fornitura di una nuova partita in sostituzione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/08/2012).

Cass. civ. n. 7505/2014

La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica di un documento.

Cass. civ. n. 72/2011

Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.

Cass. civ. n. 14469/2008

L'esistenza del contratto di transazione, dovendo essere provata per iscritto, non può essere desunta da mere presunzioni semplici. Pertanto la sola circostanza che il locatore ed il conduttore, prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito alle modalità di riconsegna dell'immobile, non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto.

Cass. civ. n. 22395/2006

La transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 c.c.), cosicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. La specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.

Cass. civ. n. 13613/2004

In tema di interpretazione della volontà delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 c.c., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti notori. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha negato che l'accordo relativo al passaggio attraverso o lungo un fiume comprendesse l'obbligo di una delle parti di costruire opere stabili e permanenti nel corso d'acqua, dovendosi escludere, anche in considerazione dei divieti normativi vigenti, che l'accordo tra le parti potesse riguardare opere necessarie in tali casi «secondo il notorio»).

Cass. civ. n. 10456/2003

Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii , che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.

Cass. civ. n. 729/2003

Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem, legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.

Cass. civ. n. 8192/2002

Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam .

Cass. civ. n. 5344/2000

L'onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione;. infatti, la necessità della forma scritta ad probationem esclude la possibilità di fornire la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l'ordine di esibizione di cui all'articolo 210 c.p.c.

Cass. civ. n. 1642/2000

È ammissibile la prova testimoniale del contratto di transazione quando lo stesso non è invocato tra le parti quale fonte di reciproci diritti ed obblighi ma quale atto in senso stretto consistente nel riconoscimento dell'altrui diritto e produttivo di effetti interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c.

Cass. civ. n. 11117/1999

... l'assoggettamento della transazione alla prova per iscritto, a norma dell'art. 1967 c.c., comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni. Pertanto, non può essere attribuito il valore di un negozio transattivo alla scrittura privata attestante l'avvenuta consegna di una somma di danaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza.

Cass. civ. n. 1787/1999

La disposizione contenuta nell'art. 1967 c.c., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.

Cass. civ. n. 6825/1998

In materia di transazione stragiudiziale, nei casi in cui l'atto scritto è richiesto ad probationem tantum , l'accettazione di essa può essere operata, dalla parte che non abbia sottoscritto il relativo contratto, anche per facta concludentia, purché essa manifesti — anche implicitamente — il consenso attuando integralmente i relativi patti.

Cass. civ. n. 4542/1996

La transazione richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) ad substantiam solo quando riguardi uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 n. 12 c.c. Negli altri casi, in cui lo scritto è richiesto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte. (Nella specie la transazione, relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro, risultava da un atto, sottoscritto dal solo lavoratore, al quale, non contestatamente, aveva aderito anche il datore di lavoro prima della sua impugnazione in via stragiudiziale da parte del lavoratore. La Suprema Corte, sulla base del suindicato principio, ha annullato la sentenza con cui iI giudice di merito aveva dato rilievo alla mancata conclusione per iscritto della transazione).

Cass. civ. n. 9525/1992

Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, «a saldo») contenente la indicazione della causale del versamento.

Cass. civ. n. 9114/1990

Dalla scrittura contenente la transazione — che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350 n. 12 c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali — devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Non è, invece, indispensabile che nella scrittura le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno e dall'altro contraente possa essere desunto, sinteticamente ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento di interessi conordato in sostituzione di quello anteriore.

L'onere di provare per iscritto la transazione, ai sensi dell'art. 1967 c.c., riguarda l'esistenza ed il contenuto del rapporto transattivo e non si estende invece ai fatti attinenti alle modalità di esecuzione od attuazione della transazione medesima, dimostrabili anche per testi o per presunzioni; peraltro, anche nel processo interpretativo relativo all'atto transattivo, il giudice ben può attingere, da elementi anche non espressamente richiamati nella scrittura, fatti e circostanze idonee a convalidare il contenuto stesso dell'atto transattivo ed a precisarne i termini, senza con ciò violare la citata norma.

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