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Articolo 2581 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Trasferimento dei diritti di utilizzazione

Dispositivo dell'art. 2581 Codice Civile

I diritti di utilizzazione sono trasferibili [2582 2, 2589, 2577 2].

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [2577, 2725].

Ratio Legis

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione trova una disciplina dettagliata nell'art. 107 l. n. 633/1941. I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti anche mediante i negozi previsti dal codice civile, fatta salva l'applicazione delle norme previste dalla disciplina speciale.

Spiegazione dell'art. 2581 Codice Civile

In tema di trasmissione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, per stabilire se e quali diritti patrimoniali abbiano formato oggetto del trasferimento occorre risalire alla volontà contrattuale delle parti, alla stregua della quale vanno individuati il contenuto e la portata del contratto.
L'art. 107 L. n. 633/1941, stabilendo che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, disciplina la circolazione, anche separata, delle facoltà derivanti dal diritto d'autore secondo le regole ordinarie dei contratti, cosicché detta circolazione, fatti salvi i limiti di inalienabilità stabiliti dalla normativa speciale, si realizza in base ai negozi, tipici o atipici, volta a volta utilizzabili dall'autonomia privata; e pertanto da escludere che la citata norma consenta alle parti di perseguire la causa tipica di liberalità, consistente nel diretto arricchimento dell'oblato senza alcun corrispettivo, con un negozio sottratto agli obblighi di forma della donazione.

Secondo la giurisprudenza, deve essere considerata ammissibile anche la cd. vendita dell'opera dell'ingegno, intesa come trasferimento definitivo e dietro corrispettivo di tutti i diritti di utilizzazione economica, senza obbligo per l'acquirente di pubblicare l'opera (Cass. n. 247/1961).

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera dello ingegno deve essere provato per iscritto, ma la forma scritta, essendo richiesta «ad probationem», non costituisce requisito per la validità della cessione.

Il termine "copyright" — come può desumersi, attraverso la relativa legge di ratifica, (l. n. 923/1956), dall'articolo terzo della convenzione universale di Ginevra sui diritti di autore del 16 settembre 1952 — indica quel particolare diritto di utilizzazione economica, previsto dall'art. 13 l. n. 633/1941, che normalmente si esercita mediante la moltiplicazione dell'opera per mezzo della stampa. Il diritto di usare il simbolo © ("copyright"), seguito dal nome, appartiene, alla stregua dell'ordinamento italiano, all'autore o al suo avente causa, quando la pubblicazione dell'opera venga attuata direttamente dai medesimi (normalmente attraverso la stipulazione di un contratto di stampa, che rientra nell'ampia figura della locatio operis) appartiene, invece, all'editore, quando la pubblicazione stessa venga attuata mediante la stipulazione del contratto di edizione, che trasferisce appunto all'editore il relativo diritto. Il principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto di utilizzazione economica si riferisca alla pubblicazione di opere in raccolta e, ove tale diritto spetti su alcune delle opere ad un soggetto diverso e la raccolta sia stata pubblicata in volumi distinti, alcuni dei quali contengano esclusivamente opere appartenenti a questo ultimo, il 'copyright' deve ritenersi legittimamente usato dal titolare del diritto di utilizzazione della raccolta solo se la rivendicazione di titolarità esclusiva del diritto di stampa, che esso esprime, coesista con indicazione atta a porre in evidenza che i singoli volumi appartengano alla raccolta (Cass. n. 587/1969).

Massime relative all'art. 2581 Codice Civile

Cass. civ. n. 18633/2017

L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d'appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2581 Codice Civile

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ENRICO M. chiede
sabato 22/06/2019 - Marche
“Buongiorno,
con riferimento al 'contratto di cessione dei diritti d'autore' vorrei porre il seguente quesito:

- con riferimento al 'contratto di cessione del diritto d'autore' applicato al settore dell'editoria e del giornalismo, esiste la possibilità di inserire alla clausola 'compenso' una dicitura generica e giuridicamente valida qualora il compenso stesso non possa essere determinato in misura certa, ma dipenda dalla occasionalità, frequenza, lunghezza ecc. degli articoli/redazionali trasmessi dal prestatore d'opera.

Ringrazio per l'attenzione e cordialmente saluto.”
Consulenza legale i 27/06/2019
In base all’art. 2577 c.c. l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’art. 2581 c.c. prevede inoltre che i diritti di utilizzazione siano trasferibili e che il trasferimento per atto tra vivi debba essere provato per iscritto.
La norma dunque non detta una particolare disciplina circa le modalità di trasferimento del diritto.

In tema poi di compenso per prestazioni professionali (tra cui rientra anche quella del giornalista) l’art. 2233 c.c. stabilisce che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice” e che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

Sull’argomento occorre comunque tenere presente anche quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della L.233/2012 in tema di equo compenso nel settore giornalistico che stabilisce espressamente che: “per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione”.

Su tale aspetto, è intervenuta anche la Suprema Corte la quale con sentenza n.11412 del 2016 ha ribadito l’applicazione dei criteri del predetto art. 2233 c.c. in merito ai compensi per i giornalisti autonomi (e quindi nell’ambito del contratto di cessione dei diritti d’autore nel settore giornalistico).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, possiamo ritenere che una clausola relativa al compenso che preveda che questo possa essere determinato in base alla “occasionalità, frequenza, lunghezza ecc. degli articoli/redazionali trasmessi dal prestatore d'opera” non violi la normativa sopra citata e possa ritenersi giuridicamente valida in quanto seppur non determinato il compenso appare determinabile sulla base dei criteri ivi fissati.