Legittimazione a richiedere la trascrizione
Nell'art. 2666, che riproduce il disposto dell'art. 1941 del Codice abrogato, è stabilito il principio che non occorre un interesse personale in chi fa richiesta della trascrizione. Chiunque pub richiedere la trascrizione di un atto, anche se questo non lo riguarda. E perciò, oltre le parti, l'acquirente, l'attore, il creditore, e reciprocamente l'alienante, il convenuto ; nonché loro eredi o aventi causa anche a titolo particolare, rappresentanti e procuratori a qualunque titolo può richiedere la trascrizione qualunque sia persona ; nè è stabilito che il richiedente agisca quanto meno con uno specifico riferimento all'interesse altrui e tanto meno all'interesse pubblico (che qui non viene in discussione). Da ciò a pensare che la trascrizione possa seguire d'ufficio, il passo è breve. Ma si tratta di una quaestio privati iuris, anche se involge la tutela di interessi che si pongono su una sfera più lata di quella del semplice rapporto bilaterale. Ciò spiega la necessità della richiesta che provenga da un privato.
D'altronde non si tratta di una necessità assoluta. Una formale richiesta sappiamo neppure può dirsi un requisito della trascrizione. La richiesta si attua in fatto con la esibizione del titolo e degli altri documenti. L’ esistenza di questi é, siccome abbiamo detto, requisito essenziale per la validità, anzi talora addirittura per la materiale possibilità della trascrizione. La presenza del titolo e dei documenti nell'ufficio del conservatore è, d'altronde, una questione di fatto. Presupposta la esistenza dei requisiti di validità della trascrizione, la richiesta si confonde in certa guisa con la stessa esecuzione della trascrizione Non è perciò esclusa la possibilità di una iniziativa dello stesso conservatore, per quanto in alcun modo possa dirsi che la sua funzione sia preordinata a ciò.