(massima n. 1)
Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullitā, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validitā dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilitā di confusioni, salva la necessitā - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolaritā e validitā del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.