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Articolo 679 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Revocabilità del testamento

Dispositivo dell'art. 679 Codice Civile

(1)Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto(2) [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].

Note

(1) Sono nulle le clausole derogatorie, siano esse assolute o relative. Appartengono alla prima categoria quelle che prevedono l'irrevocabilità delle disposizioni testamentarie; alla seconda quelle che subordinano la revocabilità all'uso, nel testamento successivo, di un determinato contrassegno al fine di confermare la spontaneità della nuova volontà.
(2) Non sono revocabili talune disposizioni testamentarie dichiarate tali da specifiche disposizioni di legge (es. il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio contenuto in un testamento di cui all'art. 256 del c.c.).

Ratio Legis

La revocabilità del testamento si spiega in funzione della tutela della volontà testamentaria: l'autore deve essere libero di modificare un testamento al mutare della propria volontà.

Brocardi

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
Translatio legati

Spiegazione dell'art. 679 Codice Civile

La norma in esame riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. #916# del vecchio codice del 1865: la disposizione è stata mantenuta molto opportunamente, perché evita questioni e dubbi di interpretazione che la soppressione avrebbe aggravato, potendosi attribuire al nuovo legislatore l’intento di introdurre la regola opposta della rinunciabilità preventiva alla facoltà di revoca.

Massime relative all'art. 679 Codice Civile

Cass. civ. n. 1290/1974

Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 679 Codice Civile

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Vittorio V. chiede
mercoledì 20/11/2019 - Lombardia
“Madre, in comunione dei beni col marito (nonché padre dello scrivente), al 50%), nel 2005 ha fatto testamento dal notaio, per la divisione della sua parte di proprietà a favore dei suoi 2 figli dopo la sua morte.
In data 20 giugno 2012, la stessa, ha fatto dichiarazione personale (rinvenuta in casa, dopo la sua morte, avvenuta il 26.12.2018), ove (sicuramente in preda alla preoccupazione di trovarsi in futuro priva di senno nonché già sotto pressione della figlia per non aver accettato il testamento aperto del padre), ha scritto che qualsiasi documento che sarebbe stato presentato dopo la sua morte, con assegnazioni di beni a persone, (compreso i figli) o pretese di somme in danaro e quant'altro, (meglio riportato nella stessa), non dovrà avere alcuna rilevanza perché firmato senza la sua diretta volontà, ne la propria consapevolezza, ma sicuramente con raggiro e false motivazioni, diverse dal vero contenuto del documento stesso ed ha concluso, "la presente dichiarazione, non modifica, ne sostituisce, ne annulla, il mio testamento custodito presso il notaio ......... che rimarrà valido dopo la mia morte”.
In data 28 luglio 2012,( non a caso, subito dopo), la stessa madre, ha scritto altra dichiarazione nella quale assegna alcuni beni di proprietà, alla figlia, secondo le aperte rivendicazioni manifestate già dopo la morte del padre.
Nella stessa dichiarazione le ha assegnato anche una porzione di terreno, già assegnata dal padre allo scrivente, con proprio testamento.
Nell'attesa della morte della madre (11 anni dopo),la figlia, ha sempre impedito allo scrivente il frazionamento del proprio lotto, da un pezzo più grande, (di proprietà della madre e piccola parte di lei), per preservarsi, (col senno del poi), tutta la proprietà dopo la morte della madre. (ciò in virtù della carta già in suo possesso e quindi con ostruzionismo).
Dopo la morte della madre, lo scrivente ha rinvenuto un’ altra dichiarazione (manoscritta dalla stessa madre e con propria identificazione, ma priva di data e luogo), nella quale, denuncia la figlia ed il coniuge, (quindi genero), i quali, l'hanno obbligata a scrivere una "carta" per farsi assegnare tutta la proprietà da loro richiesta e lei lo ha dovuto fare solo per paura di loro. ( I contenuti riportati nella carta presentata e pubblicata dalla figlia ( solo da poco venuta alla luce), sono gli stessi denunciati dalla madre nella sua dichiarazione e quindi, lascia intendere di essere stata scritta subito dopo l’evento intimidatorio. La carta contenente le assegnazioni di proprietà, è rimasta in possesso personale della figlia, dall'atto della stipula e pubblicata dal medesimo notaio che gestisce tutt'ora il primo testamento, solo in data 27 ottobre scorso, senza neanche invitare lo scrivente. (motivo di riservatezza assoluta).
Quesiti:
- il primo testamento della mamma (tuttora custodito dal notaio), con il nuovo testamento fatto pubblicare dalla figlia, ha perso la sua validità, quindi è stato ritenuto già nullo, pur non avendo la madre, riportato nella "carta pubblicata", la manifesta la volontà di annullarlo?;
- le due dichiarazioni, possono essere valide per annullare il " 2° testamento scritto dalla mamma, poiché nella prima, manifesta assoluta volontà di non voler fare altro testamento oltre quello custodito dal notaio e nella seconda di essere stata obbligata a redigerlo per paura, quindi sotto pressione della figlia e di suo marito? (in tal caso esisterebbero anche estremi di reato penale
al loro carico):
- E' consigliabile nel frattempo aprire anche il 1° testamento e pubblicarlo, (ovvero gestirne anche solo la copia conforme lasciata dal notaio alla madre), pur essendo in questo momento privo di valore operativo, ma solo utile,per dare supporto al giudice, per la sentenza , in caso di ricorso alle vie giudiziarie?
- nel caso di annullamento del 2° testamento, il primo potrà riprendere completamente la sua validità operativa?
Rimarrebbe sempre in gestione dallo stesso notaio e per quanto tempo
ancora?
-Può la madre, col suo testamento assegnare in eredità alla figlia, anche lo stesso pezzo di terreno già assegnatomi, sempre per testamento dal padre, fatto dal notaio nel 2005 e aperto dopo la sua morte nel 2009?. Il testamento del papa' è stato aperto dalla stessa madre e da me medesimo figlio, senza essere stato mai impugnato ne dalla lei (mamma) ne dalla figlia (erede e sorella dello scrivente), fino alla morte della mamma avvenuta nel dicembre 2018?. In presenza di tale testamento (il 2°), come potrò ritenermi rispetto al lotto di terreno ricevuto dal papà e non ancora frazionato per impedimento della sorella?

Consulenza legale i 04/12/2019
Regola generale in materia testamentaria è quella dettata dall’art. 587 del c.c., norma che qualifica il testamento come un atto illimitatamente revocabile, unico atto previsto dal nostro ordinamento che consente di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.
Si tratta di un principio diretto a garantire una assoluta libertà del testatore nella regolamentazione dei proprio interessi dopo la sua morte, principio che si qualifica perfino di ordine pubblico.

Di tale sua necessaria irrevocabilità se ne ha conferma al successivo art. 679 del c.p.c., il quale dispone che è senza effetto ogni clausola o condizione con la quale si rinuncia alla facoltà di revocare o mutare la disposizione testamentaria.
Una eventuale rinuncia alla facoltà di revocare sarà da considerare nulla sia se contenuta in un negozio bilaterale, sia se assumerà la forma di un negozio unilaterale, e ancora, sia che si tratti di rinuncia alla facoltà di revoca in generale sia se si intenda solo limitare tale facoltà subordinandola a particolari formalità.

Ebbene, la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione del 20 giugno 2012 non è altro, purtroppo, che un negozio unilaterale con il quale si intende rinunciare a quella facoltà di revoca che il nostro ordinamento giuridico intende assolutamente garantire; ciò risulta sia dal tenore letterale della dichiarazione nel suo complesso, sia, ancor più esplicitamente, dall’ultimo inciso riportato prima della data e della sottoscrizione, in cui viene detto che con essa non si intende modificare, sostituire o annullare il testamento pubblico del 2 febbraio 2005, il quale sarebbe dovuto rimanere valido dopo la morte della dichiarante (ossia irrevocabile).

La nullità di tale dichiarazione, sotto il profilo degli effetti successori, determina la piena operatività del disposto di cui all’art. 682 c.c., il quale attribuisce al testamento posteriore l’effetto di annullare le disposizioni contenute in precedenti testamenti e che siano con esso incompatibili, pur se il medesimo testamento posteriore non contenga una revoca espressa dei precedenti testamenti.
Nella superiore affermazione sta la risposta alla prima delle domande che vengono poste: è nulla, per contrasto con gli artt. 679 e 587 c.c., la dichiarazione redatta di pugno dalla madre, in data successiva alla redazione del primo testamento, ma anteriore al secondo testamento olografo, con la quale viene manifestata la volontà di mantenere fermo ed irrevocabile fino alla sua morte il testamento pubblico del 2 febbraio 2005, e ciò a prescindere dalle motivazioni che l’abbiano potuta indurre a redigere il secondo testamento.

La mancanza in questo secondo testamento della volontà di revocare il precedente testamento, invece, rende applicabile la disposizione di cui all'art. 682 del c.c., ossia attribuisce efficacia e validità al testamento posteriore, mantenendo comunque in vita le disposizioni del primo testamento che non siano con esso incompatibili.
Nel caso di specie con il secondo testamento la testatrice ha tacitamente revocato, per incompatibilità, la disposizione relativa alla porzione di terreno di 1700 mq di cui aveva disposto in favore del figlio e da staccare dal terreno di maggiore estensione lasciato alla figlia; tutto il resto è rimasto immutato.

Pertanto, ciò porta a concludere che il primo testamento ha perso ogni sua validità, contenendo disposizioni in parte ripetute nel secondo (le assegnazioni delle abitazioni) ed in parte tacitamente revocate (l’assegnazione della porzione di terreno di 1700 mq indivisi).

Prima di affrontare la domanda successiva occorre esaminare un altro problema, ossia quello relativo alla circostanza che nell’anno 2009, quindi fra la redazione del primo e del secondo testamento, si inserisce tra gli eventi la morte del padre, il quale aveva disposto con testamento in favore del figlio di quella medesima porzione di terreno di 1700 mq a cui la madre aveva fatto riferimento nel primo testamento.
Si dice che il testamento del padre è stato regolarmente pubblicato e mai impugnato dai figli, né tantomeno dalla madre, e si dice anche, in apertura del quesito, che entrambi i genitori erano proprietari indivisi, in regime di comunione legale, di tutti i beni, compreso quel terreno di maggiore estensione.

Ebbene, la disposizione del padre ha un indubbio rilievo nella volontà testamentaria della madre, in quanto, se quella porzione di terreno di 1700 mq. risulta di fatto pari o inferiore alla metà indivisa dell’intera superficie, di essa il padre ha validamente disposto in favore del figlio e della medesima non potrà tenersi conto al momento dell’apertura della successione della madre, non facendo più parte del suo patrimonio.
Di un’ipotesi di questo tipo si occupa espressamente l’art. 654 del c.c., secondo cui non ha effetto la disposizione con la quale il testatore lascia una sua cosa particolare o una sua cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore stesso al momento della sua morte, mentre, se vi trova ma in misura inferiore, avrà effetto per la quantità che vi si trova.

Da tale norma se ne deve far conseguire che non può avere effetto la disposizione con la quale la testatrice ha disposto nel secondo testamento di quella porzione di 1700 mq. da staccarsi dal terreno di maggiore estensione lasciato alla figlia, alla quale ultima potrà andare soltanto la restante porzione di terreno annesso al fabbricato che le è stato lasciato.
Né in contrario la figlia potrebbe invocare la validità di tale disposizione argomentando dall’art. 651 del c.c., la quale impone all’onerato (in questo caso il fratello) di trasferirla alla sorella o di pagarne alla stessa il giusto prezzo; tale norma, infatti, presuppone che la testatrice sapesse e, dunque, avesse coscienza della appartenenza del bene all’onerato, ciò che dovrebbe risultare dal testamento stesso o da altra dichiarazione scritta della medesima.

Per esemplificare, sarebbe stato necessario che nel corpo del testamento olografo successivo la testatrice avesse così disposto: “Voglio che la casa in campagna vada a mia figlia più tutto il terreno davanti alla casa, compreso quella parte che mio marito ha lasciato all’altro mio figlio”.
Invece, la precisazione contenuta in tale ultimo testamento di voler lasciare alla figlia il “pezzo di terreno davanti alla casa che è di mia proprietà” non solo esclude l’applicabilità dell’art. 651 c.c., ma può lasciar intendere che oggetto di disposizione in favore della figlia sia stata solo la porzione di terreno rimasta in proprietà della testatrice dal momento della morte del marito.

Passando adesso ad occuparci delle problematiche sollevate con il secondo dei quesiti posti, può intanto ripetersi che le suddette dichiarazioni non possono da sole valere a privare di efficacia il secondo testamento, che poi è quello che è stato reso pubblico ed a cui deve darsi esecuzione, e ciò nel rispetto del principio sopra enunciato della irrinunziabile revocabilità della volontà testamentaria.
Invece, le medesime dichiarazioni potranno essere utilizzate, se si vuole, per agire in giudizio contro la sorella ed il di lui coniuge e dimostrare che la disposizione relativa al terreno lasciato per intero alla sorella e contenuta nel testamento olografo successivo sia stata effetto di violenza, chiedendone l’annullamento.

La validità del negozio testamentario, infatti, richiede l’integrità della volontà del de cuius, la quale presuppone non soltanto la sua capacità, ma anche l’assenza di vicende perturbative della formazione del consenso. In tale ottica l’art. 624 c.c. statuisce espressamente che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse (ed il fratello sicuramente ne ha interesse) se si riesce a dar prova (desumibile dalle due dichiarazioni che vengono citate) che è frutto di errore, violenza o dolo.

A ciò si aggiunga un’altra importante considerazione: i vizi del consenso di cui si è appena detto non sono destinati a riflettersi soltanto sulla validità dell’atto, ma hanno anche una valenza ulteriore, in quanto il dolo e la violenza costituiscono al contempo causa di indegnità a succedere ai sensi del n. 4 dell’art. 463 del c.c., la quale, a sua volta, paralizza ogni acquisto dal parte dell’erede (quindi, la sorella perderebbe il diritto di succedere).

Indubbiamente è necessario che di tutto ciò se ne convinca il giudice investito della questione, il quale, qualora dovesse ritenere che quelle due dichiarazioni denotino una certa forma di violenza esercitata nei confronti della testatrice per indurla a modificare il precedente testamento, pronuncerà l’annullamento della disposizione testamentaria, con efficacia ex nunc, ossia dal momento dell’apertura della successione.

Sotto il profilo dei riflessi penali, l’unica forma di reato che potrebbe configurarsi è quello di circonvenzione di persona incapace, disciplinato dall’art. 643 del c.p., per il quale, tuttavia, si richiede la prova non soltanto della condotta di induzione (raggiro), ma anche lo stato di deficienza psichica della testatrice nel momento in cui ha redatto quel testamento (del quale ultimo, sinceramente, non se ne vedono i presupposti).

Per quanto concerne la sorte del primo testamento della de cuius, redatto nella forma del testamento pubblico, va detto che tale testamento non va pubblicato, in quanto si tratta già di un atto pubblico; piuttosto, di esso ne va chiesta la c.d. registrazione ad opera di ciascuno degli eredi che possa averne interesse, a cui ne consegue l’obbligo per il notaio che lo detiene di trasmetterne copia in carta libera alla cancelleria del luogo in cui si è aperta la successione, comunicando l’esistenza di tale testamento agli altri eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.
Inoltre, trattandosi di un atto pubblico, rimarrà a raccolta tra gli atti del notaio che lo ha ricevuto, per poi essere eventualmente trasmesso al competente Archivio Notarile nel momento in cui quel notaio cesserà le sue funzioni.

Una volta chiariti, almeno si spera, tutti i dubbi, per come sono stati singolarmente posti, si ritiene a questo punto doveroso dare il seguente suggerimento: prima di dar corso ad una battaglia giudiziaria volta ad ottenere l’annullamento del secondo testamento (o almeno di quella particolare disposizione che si assume lesiva), sarebbe opportuno chiedere all’altro erede di dare esecuzione alla volontà testamentaria del padre, la quale sembra che non sia stata in alcun modo contrastata dalla sorella.
L’esecuzione di tale testamento (pubblicato peraltro nel 2009, e dunque da ben dieci anni), darebbe diritto a procedere, volontariamente o coattivamente (in questo secondo caso a seguito di provvedimento giudiziale), al frazionamento di quel lotto di terreno, con attribuzione al figlio della porzione di 1700 mq legittimamente reclamata.

Si vuole, per concludere, precisare che a partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare relativa ad una successione ereditaria è necessario dare corso ad un procedimento di mediazione innanzi ad un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.
Se la mediazione non viene esperita e la causa viene ugualmente avviata, entro la prima udienza il Giudice ne potrà rilevare la sua improcedibilità,