(massima n. 1)
Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.