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Articolo 1823 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1823 Codice Civile

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare(1) in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto(2).

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita [1831](3). Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.

Note

(1) Le singole annotazioni, che vengono decise dalle parti, sono definite rimesse (v. 1824 c.c.).
(2) Ciò costituisce la principale differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario, che non è una fattispecie autonoma ma un modo di regolare le operazioni bancarie di debito e credito. In esso, appunto, il credito è sempre esigibile dal correntista (v. 1852 c.c.).
(3) Il saldo è quanto residua dalle compensazioni quando il conto viene chiuso e potrà essere positivo, negativo o pari a zero.

Ratio Legis

La fattispecie soddisfa l'interesse di soggetti che, avendo svariati rapporti di debito e credito reciproci che si protraggono nel tempo, non procedono, ogni volta, al pagamento ma regolano tali rapporti solo alla scadenza ed in base al saldo (attivo o passivo) che risulterà dalle compensazioni.

Brocardi

Pactum de non petendo

Spiegazione dell'art. 1823 Codice Civile

Portata della nozione di contratto di conto corrente

Il legislatore ha ritenuto utile ed opportuno fissare una nozione del contratto di conto corrente, per fare risultare nel modo più chiaro e preciso quelli che sono gli elementi costitutivi, i presupposti e le base tecnico-economiche, nonché gli estremi essenziali e distintivi del contratto stesso. Ha seguito in ciò il criterio già accolto per gli altri libri del codice civile per la disciplina di diversi istituti.

Per quanto la nozione voglia soprattutto essere descrittiva, non può considerarsi in essa del tutto assente il riferimento a basi dogmatiche sulle quali viene costruita e disposta la nuova disciplina del contratto di conto corrente.

Comunque, dall'esame della nozione fornita dal legislatore, emerge chiaro l'intento di eliminare le questioni e le disparità di opinioni dovute alla poco chiara ed arruffata norma dell'art. 345 del Cod. Comm. 1882.

Secondo la nozione data da questo articolo, il contratto di conto corrente deve inquadrarsi nella serie dei contratti per i quali vige l'assoluta libertà di forme e che possono risultare dall'espresso consenso delle parti, oppure derivare ex factis et rebus. Trattasi di un contratto nominato di cui la esistenza e gli effetti sono subordinati alla prova della presenza dei consensi delle parti, comunque manifestati.


Contenuto del contratto

Nella nozione non si fissa il numero delle parti, ma è evidente che il contratto sorge, come contratto bilaterale reciproco, tra due parti. Non è pensabile un contratto di conto corrente plurilaterale, nel senso cioè di contratto tra soggetti molteplici in reciproca posizione antagonista, in quanto tale stipulazione verrebbe a risolversi in una serie di contratti bilaterali collegati tra di loro da una diversa e nuova figura contrattuale.

Dalla stipulazione discendono per i soggetti degli obblighi e dei diritti rispettivi. Il contenuto specifico dell'obbligo delle parti, costituenti peraltro anche un loro diritto, sta nell'annotare od iscrivere nel conto i crediti e le prestazioni reciproche (rimesse) per procedere alla liquidazione a termine (fissato preventivamente o risultante dall'uso o dalla legge), considerandole come indisponibili ed inesigibili fino al momento della scadenza stabilita.

Dalla nozione positiva contenuta nel libro delle Obbligazioni, cosi come dalle altre disposizioni, è stato eliminato ogni e qualsiasi cenno all'effetto di un trasferimento di proprietà del credito annotato dal rimettente al ricevente, nonché ogni riferimento ad un accreditamento ed addebitamento rispettivo. Si è cosi pure eliminato ogni richiamo al cosiddetto effetto novativo o quasi novativo delle annotazioni in conto, che tante polemiche e disparità di opinioni aveva suscitato nella dottrina formatasi sul Codice di Comm. 1882. Per precisare, invece, i1 contenuto specifico dell'obbligazione discendente dal contratto, il legislatore ha preferito specificare che questo verte sulla liquidazione a termine dei crediti considerati inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Implicitamente si richiama così il concetto di contratto di durata e quello di obbligo di dilazionare le rispettive pretese ad ottenere il pagamento delle diverse partite di credito al momento della liquidazione (periodica o finale).

L'implicito richiamo all'obbligo di dilazione non è inteso nel senso della concessione di una dilazione al pagamento del credito immesso nel conto, caratterizza delle operazioni di credito, ma nel senso di differire ad u momento futuro il regolamento delle reciproche pretese derivanti dal movimento del conto. Tale obbligo discende direttamente da quello di considerare i crediti inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto: con tale formula il legislatore ha voluto richiamare quell'effetto caratteristico del contratto prima chiamato indivisibilità del conto.


Inesigibilità e indisponibilità nel conto corrente

Ci si deve ora chiedere se, eliminato ogni richiamo del cosiddetto effetto novativo dell'annotazione nel conto, nonché sparite le espressioni di accreditamento ed addebitamento contenuta nei progetti del 1922 e 1925, sia utile ed opportuno che il legislatore abbia espressi come inesigibili ed indisponibili i crediti annotati nel conto.

A proposito dell'art. 420 del Progetto Minist. Del Cod. di Comm. Del 1940 che diceva: « In virtù del contratto di conto corrente le parti si obbligano ad annotare nel conto corrente come rimesse inesigibili ed indisponibili i loro reciproci crediti... », è stato osservato che ciò è vero solo in parte, perché ciascun contraente effettui versamenti sul conto corrente per avervi disponibilità in ogni momenti, ed in realtà proprio per questo, cui veniva proposta l'eliminazione di quella espressione ritenuta atta ad indurre in errore.

A nostra, l'espressione ha un diverso contenuto ed una portata diversa di quella che le si è voluta attribuire, con evidente riferimento a quanto si verifica nelle figure di conto corrente bancario. Con essa si è voluto indicare soltanto quella caratteristica essenziale del conto che dalla dottrina è stata denominata raggruppamento delle rimesse oppure indivisibilità del conto corrente. Senza questa inesigibilità ed indisponibilità non si potrebbe concepire che le rimesse delle parti si fondano in una massa omogenea dalla quale emergerà il credito unitario con il saldo. Anche a voler ammettere, come si ammette per il cosiddetto conto corrente aperto, che le parti possano ottenere l'esazione e la disponibilità dei crediti annotati, la formulazione dell'art. 1823 deve essere intesa nel senso di obbligo di unità di trattamento delle rimesse per la finalità della compensazione generale dalla quale risulterà il saldo al termine fissato. È evidente, infatti, che con il termine “indisponibili” non si intende quell'effetto giuridico prima ammesso dalla legislazione abrogata e consentito dalla dottrina, con il quale viene sancita la impossibilità di cessione o di delegazione dei singoli crediti ai terzi, nonché l'esclusione di ogni provvedimento cautelare od esecutivo su di essi da parte dei creditori del correntista, come nel codice attuale è invece decisamente confermato (art. 1830 del c.c.).


Natura normativa del contratto. Compensazione

Qualunque operazione può originare rimessa in conto corrente,
purché da essa nasca un credito di una parte verso l'altra. Dalla formulazione positiva attuale risulta, che in base al contratto le parti non sono rispettivamente tenute a farsi delle rimesse determinate e nemmeno tale obbligo è previsto come obbligo generico. Le rimesse nel conto sono puramente facoltative per le parti, e l'una parte, salvo pattuizione diversa, che innesta nel contratto di conto corrente una diversa figura, non potrà obbligare l'altra a rimetterle qualche cosa.

Con la sanzione dell'inesigibilità e dell'indisponibilità dei crediti
annotati nel conto, il legislatore ha voluto significare l'effetto della dilazione. Tale dilazione viene pere intesa, non nel senso di una reciproca concessione di credito fino al momento fissato per la chiusura del conto (Kredittheorie) e nemmeno nel senso dell'accordo per il rinvio della riscossione dei crediti reciproci fino a quel momento, ma nel senso della rinuncia al pagamento immediato del credito complessivo, o credito di conto corrente, risultante dall'unificazione delle rimesse.

Da ciò si può ulteriormente dedurre quello che per il legislatore e lo scopo giuridico (causa) del contratto e procedersi alla sua classificazione sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Rimane intanto chiaramente escluso che lo scopo suo possa essere identificato in un trasferimento di proprietà. Cade pure l'idea dello scopo contrattuale identificato in una reciproca concessione di credito, in quanto non si parla, ne in modo alcuno si da adito a pensare ad una concessione originaria di credito, ne ad una concessione di credito in senso derivato, dato che le rimesse sul conto non forniscono al rimettente la possibilità di attingere dal patrimonio del ricevente la somma accreditata.

Emerge evidente, peraltro, che la causa o scopo del contratto risiede nella fissazione preventiva di un regime di inesigibilità delle reciproche ragioni di credito entro il termine di durata del rapporto. In altri termini, come è stato incisivamente affermato in dottrina, il contratto di conto corrente viene costruito come « una cornice entro la quale sarà collocato il quadro che le parti vorranno mettervi, se vorranno mettervene uno » (Relazione al Libro delle Obbligazioni, n. 205).

Il nostro legislatore, pur senza impiegare il termine specifico, configura il contratto stesso come regolamento della massa delle rimesse che viene ad essere raggruppata nel conto e come regolamento che verrà applicato in modo unitario per il trattamento e gli effetti delle diverse e future rimesse che dovranno essere annotate nel conto, ossia, come contratto normativo. Con l'obbligo della liquidazione a termine, non pare che si sia voluto dar adito alla concezione di una reciprocità di concessione di credito tra le parti, contrastante per altro con le espressioni della inesigibilità e della indisponibilità, ma piuttosto si ritiene che si sia voluto richiamare la circostanza che la stipulazione deve considerarsi appartenente a quelle che, « senza avere un contenuto attuale, intendono regolare le modalità dei rapporti futuri, se ed in quanto avranno luogo ».

Che questo sia stato l'intento del legislatore nell'adottare la nozione del contratto di conto corrente di cui all'art. presente, è pienamente giustificato e spiegato dalla circostanza che tanto in detta norma che in quelle seguenti non si fa cenno assoluto del cosiddetto effetto, di cui prima si parlava nel cod. di comm., della compensazione delle rimesse inserite nel conto. La compensazione, ammessa la natura di contratto normativo, viene ad essere considerata implicita nel contratto di conto corrente e quale logica ed immediata conseguenza del regime di inesigibilità da esso stabilita.

Se le vane rimesse si considerano inesigibili ed indisponibili fino al momento della chiusura, ne deriva che i crediti rispettivi venendo in contatto, in quanto liquidi, si compensino vicendevolmente, originando quella massa unitaria attiva o passiva dalla quale il saldo risulta composto. Sulla traccia fissata nella nozione del contratto fornitaci dal legislatore, la caratteristica preminente causale del contratto sta appunto nell'assoggettamento dei diversi effetti in un regime unitario obbligatorio per operare la dilazione del pagamento dei crediti reciproci nel senso sopra affermato, in vista della conclusione solutoria del rapporto (Relazione al libro delle obbligazioni, n. 205).


Unitarietà ed indivisibilità del conto corrente

Il contratto di conto corrente è stato costruito e disciplinato quale contratto che origina un rapporto unitario ed indivisibile (quindi non come una serie di rapporti e di stipulazioni autonome), ed ancora come una stipulazione in base alla quale i diversi crediti inseriti nel conto non vengono a perdere totalmente la propria causa ed individualità. Unitarietà e indivisibilità devono essere intese nel senso del collegamento prodotto dal regime normativo del contratto per l'ottenimento della compensazione generale al suo termine. Come sarà detto più avanti, la norma di cui all'art. 1827 conferma che durante la permanenza del contratto la inclusione di un credito nel conto non porta alla perdita ed alla caduta delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva, il che non si potrebbe verificare ove il contratto venisse concepito come dotato di effetto novativo.

Tale unitarietà ed indivisibilità, che niente hanno a ce vedere con la cosiddetta inscindibilità dei conti correnti bancari, non possono fare si che le rimesse nel conto possono essere, ad arbitrio delle parti, imputate a compensazione di questo o di quel determinato credito precedente: il computo interviene per la compensazione di tutti indistintamente i crediti compresi nel conto (Relazione, n. 205)).

L'unitarietà di tale rapporto implica un'ulteriore conseguenza: se il contratto di conto corrente si identifica in un regolamento di un rapporto continuativo tra due persone, stipulato in ordine al complesso di affari di varia natura svolgentesi tra di esse, ne discende l'intrasmissibilità del contratto a titolo particolare e la trasmissibilità, invece, per effetto di una successione a titolo universale. L'elemento di reciproca fiducia, - non di reciproca concessione di credito – porta a questa conseguenza. Tale intrasmissibilità deve essere intesa sempre e naturalmente in ordine al rapporto di conto corrente nel suo complesso, e non al credito esistente in un determinato momento a favore di una delle parti.


Obblighi delle parti

Nella nozione si parla di un obbligo per le parti a procedere all'annotazione delle rimesse nel conto. Il medesimo obbligo, peraltro, risultava anche dalla redazione primitiva del Libro delle Obbligazioni (art. 663): in essa, infatti, risultava implicito dall'obbligo fatto alle parti stesse « a liquidare a termine i loro reciproci crediti ». Infatti, se la liquidazione consiste nella duplice operazione contabile che deve portare a stabilire il credito dell'una parte verso l'altra per il saldo, tale operazione ha come presupposto essenziale le altre, dette anche esse liquidazione, mediante le quali le rimesse entrano nel conto. Da ciò deriva che non potrebbe essere imposto un obbligo di liquidazione senza al tempo stesso imporre un obbligo di annotazione nel conto.

Quanto poi all'obbligo di annotazione nel conto, espresso dalla nozione positiva, si può osservare che esso sorge con la stessa stipulazione del contratto e verte sul fatto di porre in essere una ricognizione circa le diverse partite contabili passive ed attive del conto. L'obbligo è reciproco e la ricognizione non può dirsi verificata se non quando le parti procederanno vicendevolmente alla presentazione delle partite dell'intero conto.

L'avvenuta ricognizione determina il momento del sorgere del diritto all'esazione del credito: da quel momento esso diventa liquido e su di esso comincia a decorrere l'interesse. La ricognizione servirà per fissare il momento in cui, entrata la rimessa nel conto, si verificherà l'inesigibilità e l'indisponibilità fino alla chiusura del conto, a termine stabilito o a termine usuale, oppure al termine fissato dalla legge (sei mesi dalla data del contratto: art. 1831 del c.c.). Si ha, infatti, che anche in caso di recesso dal contratto la disponibilità e l'esigibilità devono aver luogo alla scadenza del termine. L'art. 1833 dispone che il pagamento del saldo, in caso di scioglimento del contratto, non potrà richiedersi che alla scadenza del termine, ossia quando sarà possibile procedere alla ricognizione sul conto, in vista della scadenza del contratto.


Esigibilità del saldo. Proroga del contratto per manca richiesta di pagamento

Sul primo capoverso dell'articolo in esame non vi è nulla di particolare da osservare, specialmente data la presenza dell' art. 1831 del c.c.: si tratta della ripetizione di quanto già stabilito legislazione precedente in vista del risultato finale del contratto.

Costituisce, invece, una assoluta novità il secondo capoverso dello stesso articolo: la disposizione deriva direttamente dalla pratica usuale invalsa da tempo nel mondo bancario e commerciale di considerare il contratto di conto corrente non definitivamente estinto per effetto del raggiungimento del termine di durata preventivamente stabilito, ma idoneo ad essere tacitamente prorogato anche con il semplice fatto della non richiesta esazione del credito. In sostanza la norma costituisce anche una decisa reazione all'abitudine di negligenza dei correntisti nell'inviare alle proprie controparti il tempestivo benestare sul conto o chiederne la cessazione. La questione ha dato diverse volte luogo a contestazioni tra le parti ed anche rispetto ai terzi, specialmente in caso di fallimento del correntista che deve ottenere il pagamento. E quindi lodevole l'attuale norma che oltre a portare una notevole chiarificazione sullo svolgimento del contratto, corrisponde al principio vigente a favore degli istituti di credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato del risparmio, circa l'obbligo dei debitori delle aziende di credito di dare il loro benestare o di contestare entro un termine stabilito i conti o gli estratti conto ad essi inviati.

Peraltro questa disposizione corrisponde al principio della libertà di forma previsto per il contratto di conto corrente e si armonizza perfettamente con il carattere di contratto continuativo e con le none contenute agli articoli 1832-1833. Si tratta del principio dell'obbligo dell'avviso, tanto diffuso nel diritto dei traffici, che trova cosi una nuova applicazione nell'interesse della tutela dei contraenti e dei terzi.

Il saldo riportato nel nuovo conto e considerato come prima rimessa, ma non per questo fatto svincolato dalle azioni ed esecuzioni relative alla liquidazione, entro però i limiti fissati, come si vedrà, dalla disposizione dell'art. 1832. Esso è in ogni caso comprensivo del credito accertato alla chiusura, con gli interessi a sensi della disposizione dell'art. 1825 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1823 Codice Civile

Cass. civ. n. 9526/2019

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).

Cass. civ. n. 23313/2018

La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.

Cass. civ. n. 9365/2018

Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.

Cass. civ. n. 13258/2017

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura di conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

L'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. Come è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto.

Cass. civ. n. 20693/2016

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data).

Cass. civ. n. 12263/2015

In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.

Cass. civ. n. 17732/2014

Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte, onde può esserne dimostrata l'erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l'errore di scritturazione).

Cass. civ. n. 19640/2005

Quantunque debba escludersi che l'accreditamento del terzo venga attratto, sempre e comunque, nella disciplina del conto corrente (rappresentando esso, piuttosto, un atto neutro, la cui portata va accertata avendo riguardo al negozio nel quale esso si inserisce), il pagamento da parte del debitore ceduto, effettuato mediante versamento della relativa somma sul conto corrente acceso dal cedente presso una banca, costituisce un'operazione che, di regola e salvo patto contrario, si inserisce nell'ambito dell'unitario, complesso rapporto di conto corrente, determinando una mera variazione quantitativa (del credito o) del debito del correntista, e quindi rappresenta, secondo le circostanze, un atto ripristinatorio delle disponibilità del correntista medesimo ovvero un atto solutorio del debito di questo, risultante dal saldo contabile; ne deriva che, ove risulti escluso (in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito) che la banca abbia accettato il mandato, ad essa conferito dal correntista-cedente, di procedere al pagamento, in favore del cessionario, della (intera) somma versata dal debitore ceduto, la rimessa operata da quest'ultimo non si sottrae alla disciplina del conto corrente, sicchè legittimamente la banca provvede all'esecuzione dell'ordine, impartito dal correntista, di girata in favore del cessionario soltanto entro il limite dell'esistenza di un credito del correntista medesimo, computato tenendo conto di detta annotazione.

Cass. civ. n. 4022/1985

Il saldo passivo di un conto corrente bancario, quando non sia ricollegabile ad un'apertura di credito (non evincibile dalla mera tolleranza di una situazione di «scoperto»), è immediatamente esigibile dalla banca, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale diversa previsione contenuta nelle cosiddette «norme uniformi bancarie», le quali integrano mere condizioni generali di contratto, operanti nel singolo rapporto se ed in quanto ne vengano a far parte. Ne consegue che le rimesse effettuate su detto conto a riduzione del saldo passivo, sia con versamenti diretti del correntista, sia con versamenti eseguiti da terzi debitori del correntista, configurano in casi di fallimento di quest'ultimo pagamenti parziali di un suo debito liquido ed esigibile, e come tali sono soggette a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Cass. civ. n. 2415/1983

La sussistenza di una convenzione di conto corrente, per regolare i rapporti fra agente e preponente, anche al fine dell'applicazione del disposto dell'art. 1832 c.c. in tema di approvazione del conto, postula un'espressa pattuizione, e, pertanto, in difetto di questa, ovvero in presenza di una pattuizione contraria, non può essere desunta dalla mera circostanza dell'invio di estratti-conto circa le rispettive situazioni di dare ed avere.

Cass. civ. n. 2840/1971

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831, 2697 c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per il protesto di assegni versati dal correntista) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.

Cass. civ. n. 2893/1969

Il rapporto di conto-corrente, caratterizzato dall'accredito delle reciproche rimesse con rinvio dell'esazione del saldo attivo ad una data stabilita nel contratto, si distingue da altri rapporti ad esso similari soltanto sotto l'aspetto formale, fra i quali va annoverato il c.d. conto di gestione che, consistendo nella semplice scritturazione di crediti e debiti relativi a rapporti a carattere continuativo correnti fra determinati soggetti, manca del necessario esplicito accordo delle parti a differire l'esigibilità del saldo attivo ad un determinato momento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1823 Codice Civile

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Anna B. chiede
giovedì 20/01/2011

“Buongiorno.
Vorrei porre un quesito al quale io ed alcuni colleghi (bancari), in base alle nostre conoscenze in tema, daremmo risposte differenti.
Qual è il significato del "di corrispondenza" (e cosa questo comporta) nel contratto "conto corrente di corrispondenza"?
Vi ringrazio per la Vostra gentilezza.

Consulenza legale i 20/01/2011

Il conto corrente di corrispondenza, o conto corrente bancario, è un contratto non esplicitamente previsto dal nostro codice civile, che all'art. 1823 del c.c. disciplina il conto corrente semplice, in relazione al quale il "saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita". Nel conto corrente di corrispondenza, invece, il correntista ha diritto in ogni istante di disporre delle somme che risultano a suo credito.

Esso è caratterizzato dalla presenza di un mandato alla banca, la quale si impegna ad effettuare un servizio di cassa per conto del cliente (riscossioni e pagamenti), e di un deposito irregolare di denaro (art. 1782 del c.c.: "Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità").

Sia in dottrina che in giurisprudenza, il conto di corrispondenza bancario è considerato contratto atipico di natura mista, dominato dalle regole del mandato (Cass. 30 ottobre 1968 n.3637; 9 ottobre 1971 n. 2973; Cass. 21 dicembre 71 n. 3701;) ben distinto dal conto corrente ordinario. La disciplina giuridica di riferimento resta comunque quella inclusa negli articoli 1852-1857 della quinta sezione del Codice Civile.

Il termine "di corrispondenza" deriva dal fatto che la maggior parte delle operazioni vengono ordinate (oppure confermate) attraverso lettera o rilascio di documenti.