Portata della nozione di contratto di conto corrente
Il legislatore ha ritenuto utile ed opportuno fissare una nozione del contratto di conto corrente, per fare risultare nel modo più chiaro e preciso quelli che sono gli elementi costitutivi, i presupposti e le base tecnico-economiche, nonché gli estremi essenziali e distintivi del contratto stesso. Ha seguito in ciò il criterio già accolto per gli altri libri del codice civile per la disciplina di diversi istituti.
Per quanto la nozione voglia soprattutto essere descrittiva, non può considerarsi in essa del tutto assente il riferimento a basi dogmatiche sulle quali viene costruita e disposta la nuova disciplina del contratto di conto corrente.
Comunque, dall'esame della nozione fornita dal legislatore, emerge chiaro l'intento di eliminare le questioni e le disparità di opinioni dovute alla poco chiara ed arruffata norma dell'art. 345 del Cod. Comm. 1882.
Secondo la nozione data da questo articolo, il contratto di conto corrente deve inquadrarsi nella serie dei contratti per i quali vige l'assoluta
libertà di forme e che possono risultare dall'espresso consenso delle parti, oppure derivare
ex factis et rebus. Trattasi di un contratto nominato di cui la esistenza e gli effetti sono subordinati alla prova della presenza dei consensi delle parti, comunque manifestati.
Contenuto del contratto
Nella nozione non si fissa il numero delle parti, ma è evidente che il contratto sorge, come contratto bilaterale reciproco, tra due parti. Non è pensabile un contratto di conto corrente plurilaterale, nel senso cioè di contratto tra soggetti molteplici in reciproca posizione antagonista, in quanto tale stipulazione verrebbe a risolversi in una serie di contratti bilaterali collegati tra di loro da una diversa e nuova figura contrattuale.
Dalla stipulazione discendono per i soggetti degli obblighi e dei diritti rispettivi. Il contenuto specifico dell'obbligo delle parti, costituenti peraltro anche un loro diritto, sta nell'annotare od iscrivere nel conto i crediti e le prestazioni reciproche (rimesse) per procedere alla liquidazione a termine (fissato preventivamente o risultante dall'uso o dalla legge), considerandole come indisponibili ed inesigibili fino al momento della scadenza stabilita.
Dalla nozione positiva contenuta nel libro delle Obbligazioni, cosi come dalle altre disposizioni, è stato eliminato ogni e qualsiasi cenno all'effetto di un trasferimento di proprietà del credito annotato dal rimettente al ricevente, nonché ogni riferimento ad un accreditamento ed addebitamento rispettivo. Si è cosi pure eliminato ogni richiamo al cosiddetto effetto novativo o quasi novativo delle annotazioni in conto, che tante polemiche e disparità di opinioni aveva suscitato nella dottrina formatasi sul Codice di Comm. 1882. Per precisare, invece, i1 contenuto specifico dell'obbligazione discendente dal contratto, il legislatore ha preferito specificare che questo verte sulla liquidazione a termine dei crediti considerati inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Implicitamente si richiama così il concetto di contratto di durata e quello di obbligo di dilazionare le rispettive pretese ad ottenere il pagamento delle diverse partite di credito al momento della liquidazione (periodica o finale).
L'implicito richiamo all'obbligo di dilazione non è inteso nel senso della concessione di una dilazione al pagamento del credito immesso nel conto, caratterizza delle operazioni di credito, ma nel senso di differire ad u momento futuro il regolamento delle reciproche pretese derivanti dal movimento del conto. Tale obbligo discende direttamente da quello di considerare i crediti inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto: con tale formula il legislatore ha voluto richiamare quell'effetto caratteristico del contratto prima chiamato indivisibilità del conto.
Inesigibilità e indisponibilità nel conto corrente
Ci si deve ora chiedere se, eliminato ogni richiamo del cosiddetto effetto novativo dell'annotazione nel conto, nonché sparite le espressioni di accreditamento ed addebitamento contenuta nei progetti del 1922 e 1925, sia utile ed opportuno che il legislatore abbia espressi come inesigibili ed indisponibili i crediti annotati nel conto.
A proposito dell'art. 420 del Progetto Minist. Del Cod. di Comm. Del 1940 che diceva: «
In virtù del contratto di conto corrente le parti si obbligano ad annotare nel conto corrente come rimesse inesigibili ed indisponibili i loro reciproci crediti... », è stato osservato che ciò è vero solo in parte, perché ciascun contraente effettui versamenti sul conto corrente per avervi disponibilità in ogni momenti, ed in realtà proprio per questo, cui veniva proposta l'eliminazione di quella espressione ritenuta atta ad indurre in errore.
A nostra, l'espressione ha un diverso contenuto ed una portata diversa di quella che le si è voluta attribuire, con evidente riferimento a quanto si verifica nelle figure di conto corrente bancario. Con essa si è voluto indicare soltanto quella caratteristica essenziale del conto che dalla dottrina è stata denominata
raggruppamento delle rimesse oppure
indivisibilità del conto corrente. Senza questa inesigibilità ed indisponibilità non si potrebbe concepire che le rimesse delle parti si fondano in una massa omogenea dalla quale emergerà il credito unitario con il saldo. Anche a voler ammettere, come si ammette per il cosiddetto conto corrente aperto, che le parti possano ottenere l'esazione e la disponibilità dei crediti annotati, la formulazione dell'art. 1823 deve essere intesa nel senso di obbligo di unità di trattamento delle rimesse per la finalità della compensazione generale dalla quale risulterà il saldo al termine fissato. È evidente, infatti, che con il termine “indisponibili” non si intende quell'effetto giuridico prima ammesso dalla legislazione abrogata e consentito dalla dottrina, con il quale viene sancita la impossibilità di cessione o di delegazione dei singoli crediti ai terzi, nonché l'esclusione di ogni provvedimento cautelare od esecutivo su di essi da parte dei creditori del correntista, come nel codice attuale è invece decisamente confermato (
art. 1830 del c.c.).
Natura normativa del contratto. Compensazione
Qualunque operazione può originare rimessa in conto corrente,
purché da essa nasca un credito di una parte verso l'altra. Dalla formulazione positiva attuale risulta, che in base al contratto le parti non sono rispettivamente tenute a farsi delle rimesse determinate e nemmeno tale obbligo è previsto come obbligo generico. Le rimesse nel conto sono puramente facoltative per le parti, e l'una parte, salvo pattuizione diversa, che innesta nel contratto di conto corrente una diversa figura, non potrà obbligare l'altra a rimetterle qualche cosa.
Con la sanzione dell'inesigibilità e dell'indisponibilità dei crediti
annotati nel conto, il legislatore ha voluto significare l'effetto della dilazione. Tale dilazione viene pere intesa, non nel senso di una reciproca concessione di credito fino al momento fissato per la chiusura del conto
(Kredittheorie) e nemmeno nel senso dell'accordo per il rinvio della riscossione dei crediti reciproci fino a quel momento, ma nel senso della rinuncia al pagamento immediato del credito complessivo, o credito di conto corrente, risultante dall'unificazione delle rimesse.
Da ciò si può ulteriormente dedurre quello che per il legislatore e lo scopo giuridico (causa) del contratto e procedersi alla sua classificazione sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Rimane intanto chiaramente escluso che lo scopo suo possa essere identificato in un trasferimento di proprietà. Cade pure l'idea dello scopo contrattuale identificato in una reciproca concessione di credito, in quanto non si parla, ne in modo alcuno si da adito a pensare ad una concessione originaria di credito, ne ad una concessione di credito in senso derivato, dato che le rimesse sul conto non forniscono al rimettente la possibilità di attingere dal patrimonio del ricevente la somma accreditata.
Emerge evidente, peraltro, che la causa o scopo del contratto risiede nella fissazione preventiva di un regime di inesigibilità delle reciproche ragioni di credito entro il termine di durata del rapporto. In altri termini, come è stato incisivamente affermato in dottrina, il contratto di conto corrente viene costruito come «
una cornice entro la quale sarà collocato il quadro che le parti vorranno mettervi, se vorranno mettervene uno » (Relazione al Libro delle Obbligazioni, n. 205).
Il nostro legislatore, pur senza impiegare il termine specifico, configura il contratto stesso come regolamento della massa delle rimesse che viene ad essere raggruppata nel conto e come regolamento che verrà applicato in modo unitario per il trattamento e gli effetti delle diverse e future rimesse che dovranno essere annotate nel conto, ossia, come
contratto normativo. Con l'obbligo della liquidazione a termine, non pare che si sia voluto dar adito alla concezione di una reciprocità di concessione di credito tra le parti, contrastante per altro con le espressioni della inesigibilità e della indisponibilità, ma piuttosto si ritiene che si sia voluto richiamare la circostanza che la stipulazione deve considerarsi appartenente a quelle che, «
senza avere un contenuto attuale, intendono regolare le modalità dei rapporti futuri, se ed in quanto avranno luogo ».
Che questo sia stato l'intento del legislatore nell'adottare la nozione del contratto di conto corrente di cui all'art. presente, è pienamente giustificato e spiegato dalla circostanza che tanto in detta norma che in quelle seguenti non si fa cenno assoluto del cosiddetto effetto, di cui prima si parlava nel cod. di comm., della compensazione delle rimesse inserite nel conto. La compensazione, ammessa la natura di contratto normativo, viene ad essere considerata implicita nel contratto di conto corrente e quale logica ed immediata conseguenza del regime di inesigibilità da esso stabilita.
Se le vane rimesse si considerano inesigibili ed indisponibili fino al momento della chiusura, ne deriva che i crediti rispettivi venendo in contatto, in quanto liquidi, si compensino vicendevolmente, originando quella massa unitaria attiva o passiva dalla quale il saldo risulta composto. Sulla traccia fissata nella nozione del contratto fornitaci dal legislatore, la caratteristica preminente causale del contratto sta appunto nell'assoggettamento dei diversi effetti in un regime unitario obbligatorio per operare la dilazione del pagamento dei crediti reciproci nel senso sopra affermato, in vista della conclusione solutoria del rapporto (Relazione al libro delle obbligazioni, n. 205).
Unitarietà ed indivisibilità del conto corrente
Il contratto di conto corrente è stato costruito e disciplinato quale contratto che origina un rapporto unitario ed indivisibile (quindi non come una serie di rapporti e di stipulazioni autonome), ed ancora come una stipulazione in base alla quale i diversi crediti inseriti nel conto non vengono a perdere totalmente la propria causa ed individualità. Unitarietà e indivisibilità devono essere intese nel senso del collegamento prodotto dal regime normativo del contratto per l'ottenimento della compensazione generale al suo termine. Come sarà detto più avanti, la norma di cui all'art. 1827 conferma che durante la permanenza del contratto la inclusione di un credito nel conto non porta alla perdita ed alla caduta delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva, il che non si potrebbe verificare ove il contratto venisse concepito come dotato di effetto novativo.
Tale unitarietà ed indivisibilità, che niente hanno a ce vedere con la cosiddetta inscindibilità dei conti correnti bancari, non possono fare si che le rimesse nel conto possono essere, ad arbitrio delle parti, imputate a compensazione di questo o di quel determinato credito precedente: il computo interviene per la compensazione di tutti indistintamente i crediti compresi nel conto (Relazione, n. 205)).
L'unitarietà di tale rapporto implica un'ulteriore conseguenza: se il contratto di conto corrente si identifica in un regolamento di un rapporto continuativo tra due persone, stipulato in ordine al complesso di affari di varia natura svolgentesi tra di esse, ne discende l'intrasmissibilità del contratto a titolo particolare e la trasmissibilità, invece, per effetto di una successione a titolo universale. L'elemento di reciproca fiducia, - non di reciproca concessione di credito – porta a questa conseguenza. Tale intrasmissibilità deve essere intesa sempre e naturalmente in ordine al rapporto di conto corrente nel suo complesso, e non al credito esistente in un determinato momento a favore di una delle parti.
Obblighi delle parti
Nella nozione si parla di un obbligo per le parti a procedere all'annotazione delle rimesse nel conto. Il medesimo obbligo, peraltro, risultava anche dalla redazione primitiva del Libro delle Obbligazioni (art. 663): in essa, infatti, risultava implicito dall'obbligo fatto alle parti stesse «
a liquidare a termine i loro reciproci crediti ». Infatti, se la liquidazione consiste nella duplice operazione contabile che deve portare a stabilire il credito dell'una parte verso l'altra per il saldo, tale operazione ha come presupposto essenziale le altre, dette anche esse
liquidazione, mediante le quali le rimesse entrano nel conto. Da ciò deriva che non potrebbe essere imposto un obbligo di liquidazione senza al tempo stesso imporre un obbligo di annotazione nel conto.
Quanto poi all'obbligo di annotazione nel conto, espresso dalla nozione positiva, si può osservare che esso sorge con la stessa stipulazione del contratto e verte sul fatto di porre in essere una ricognizione circa le diverse partite contabili passive ed attive del conto. L'obbligo è reciproco e la ricognizione non può dirsi verificata se non quando le parti procederanno vicendevolmente alla presentazione delle partite dell'intero conto.
L'avvenuta ricognizione determina il momento del sorgere del diritto all'esazione del credito: da quel momento esso diventa liquido e su di esso comincia a decorrere l'interesse. La ricognizione servirà per fissare il momento in cui, entrata la rimessa nel conto, si verificherà l'inesigibilità e l'indisponibilità fino alla chiusura del conto, a termine stabilito o a termine usuale, oppure al termine fissato dalla legge (sei mesi dalla data del contratto:
art. 1831 del c.c.). Si ha, infatti, che anche in caso di recesso dal contratto la disponibilità e l'esigibilità devono aver luogo alla scadenza del termine. L'art. 1833 dispone che il pagamento del saldo, in caso di scioglimento del contratto, non potrà richiedersi che alla scadenza del termine, ossia quando sarà possibile procedere alla ricognizione sul conto, in vista della scadenza del contratto.
Esigibilità del saldo. Proroga del contratto per manca richiesta di pagamento
Sul primo capoverso dell'articolo in esame non vi è nulla di particolare da osservare, specialmente data la presenza dell'
art. 1831 del c.c.: si tratta della ripetizione di quanto già stabilito legislazione precedente in vista del risultato finale del contratto.
Costituisce, invece, una assoluta
novità il secondo capoverso dello stesso articolo: la disposizione deriva direttamente dalla pratica usuale invalsa da tempo nel mondo bancario e commerciale di considerare il contratto di conto corrente non definitivamente estinto per effetto del raggiungimento del termine di durata preventivamente stabilito, ma idoneo ad essere tacitamente prorogato anche con il semplice fatto della non richiesta esazione del credito. In sostanza la norma costituisce anche una decisa reazione all'abitudine di negligenza dei correntisti nell'inviare alle proprie controparti il tempestivo benestare sul conto o chiederne la cessazione. La questione ha dato diverse volte luogo a contestazioni tra le parti ed anche rispetto ai terzi, specialmente in caso di fallimento del correntista che deve ottenere il pagamento. E quindi lodevole l'attuale norma che oltre a portare una notevole chiarificazione sullo svolgimento del contratto, corrisponde al principio vigente a favore degli istituti di credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato del risparmio, circa l'obbligo dei debitori delle aziende di credito di dare il loro benestare o di contestare entro un termine stabilito i conti o gli estratti conto ad essi inviati.
Peraltro questa disposizione corrisponde al principio della libertà di forma previsto per il contratto di conto corrente e si armonizza perfettamente con il carattere di contratto continuativo e con le none contenute agli articoli 1832-1833. Si tratta del principio dell'obbligo dell'avviso, tanto diffuso nel diritto dei traffici, che trova cosi una nuova applicazione nell'interesse della tutela dei contraenti e dei terzi.
Il saldo riportato nel nuovo conto e considerato come prima rimessa, ma non per questo fatto svincolato dalle azioni ed esecuzioni relative alla liquidazione, entro però i limiti fissati, come si vedrà, dalla disposizione dell'art.
1832. Esso è in ogni caso comprensivo del credito accertato alla chiusura, con gli interessi a sensi della disposizione dell'
art. 1825 del c.c..