(massima n. 1)
Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso č inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere giā stato estinto il credito verso la banca.