(massima n. 2)
È nulla la procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che sia stata autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale.