Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12813 del 11 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".

(massima n. 2)

È nulla la procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che sia stata autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale.

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