Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12813 del 11 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'ereditą ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".

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